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Ordinanza — n. 17809/2026 — snpen KI-generiert

Italian Court dismisses appeal for home detention due to manageable medical conditions.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 17809/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Bari Surveillance Tribunal's rejection of a request for home detention based on the prisoner's medical conditions. The prisoner argued that his hernia, gastritis, and other ailments required external care, but the court found these issues were adequately treated within the prison facility. The decision relied on established principles requiring severe health risks to justify suspending detention, which were absent in this case.

Legislator-Regeste

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Art. 47-ter, comma 1-ter, l. 26 luglio 1975 n. 354; Art. 147, primo comma, n. 2), cod. pen.: The court must balance the prisoner's right to adequate care against public safety, and minor or treatable conditions do not justify suspending detention.

Schlagwörter

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suspension of detention home detention request medical conditions assessment prison health care Cassazione appeal inadmissibility humanitarian detention public safety balance Haftordnung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 47-ter, comma 1-ter, l. 26 luglio 1975 n. 354
icorre per cassazione, avverso l’ordinanza inpreambolo, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Bari ha rigettato la sua istanza dirinvio dell’esecuzione della pena per grave infermità fisica o di detenzione domiciliare«umanitaria», ex art. 47-ter, comma 1-ter, l. 26 luglio 1975 n. 354 (Ord.
Art. 147, primo comma, n. 2), cod. pen.
pen.richiamati i consolidati principi, ripetutamente affermati da questa Corte, secondo cui, aifini del differimento facoltativo della pena detentiva, di cui all’art. 147, primo comma, n.
Art. 11 Ord. pen.
Art. 27 Cost.
2012,patologie di entità tale da far apparire l’espiazione della pena in contrasto con il senso diumanità cui si ispira la norma contenuta nell'art. 27 Cost. (Sez.
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 27 Cost
2012,patologie di entità tale da far apparire l’espiazione della pena in contrasto con il senso diumanità cui si ispira la norma contenuta nell'art. 27 Cost.
ART. 52 D.LGS.196/03

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 1, n. 789 del 18/12/2013, dep. 2014, Mossuto
Sez. 1, n. 972 del 14/10/2011, dep. 2012, Vastante
Sez. 1, n. 17947 del 30/03/2004, Aquino
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Volltext

icorre per cassazione, avverso l’ordinanza inpreambolo, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Bari ha rigettato la sua istanza dirinvio dell’esecuzione della pena per grave infermità fisica o di detenzione domiciliare«umanitaria», ex art. 47-ter, comma 1-ter, l. 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.),alternativamente invocata e, nell’unico motivo, lamenta l’incompleta ricognizione del quadronosografico del detenuto e la sua conseguente sottovalutazione;rilevato che – diversamente da quanto dedotto – nel provvedimento oggetto di ricorso èstato considerato il quadro patologico (ernia iatale, gastrite cronica lieve, metaplasiaincompleta focale, fibrosi in lesione antrale sottomucosa), descritto nella relazione sanitariadel responsabile della Casa circondariale come adeguatamente trattato, con supporto diindagini strumentali diagnostici e visite specialistiche;rilevato altresì che nel provvedimento impugnato si fa riferimento alla recentesottoposizione a esame strumentale che ha escluso qualsiasi forma tumorale e che ildetenuto è stato trasferito presso la Casa circondariale di Bari proprio perché dotata di Sai; rilevato che, in tale modo, il Giudice specializzato ha dato atto di aver valutato lacomplessiva situazione del condannato, facendo risaltare l’assenza dei presupposti di leggeper gli invocati benefici, chiarendo – con motivazione non manifestamente illogica – che lepur presenti patologie non evidenziavano acuzie ovvero situazioni di urgenza, che eranotrattabili e adeguatamente trattate in istituto, con l'eventuale ricorso al luogo di cura esterno,ai sensi dell'art. 11 Ord. pen.richiamati i consolidati principi, ripetutamente affermati da questa Corte, secondo cui, aifini del differimento facoltativo della pena detentiva, di cui all’art. 147, primo comma, n. 2),cod. pen., è necessario che la malattia da cui è affetto il condannato sia grave, cioè tale daporre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose e, comunque, daesigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato di detenzione,dovendosi in proposito operare un bilanciamento tra l’interesse del condannato ad essereadeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività (Sez. 1, n. 789 del18/12/2013, dep. 2014, Mossuto, Rv. 258406;

Sez. 1, n. 972 del 14/10/2011, dep. 2012,patologie di entità tale da far apparire l’espiazione della pena in contrasto con il senso diumanità cui si ispira la norma contenuta nell'art. 27 Cost. (Sez. 1, n. 17947 del 30/03/2004,Vastante, Rv. 228289), dovendosi avere riguardo ad ogni stato morboso o scadimento fisicocapace di determinare una situazione di esistenza al di sotto di una soglia di dignità darispettarsi pure nella condizione di restrizione carceraria (Sez. 1, n. 22373 del 08/05/2009,Aquino, Rv. 244132);ritenuto che l’ordinanza impugnata resiste alle censure mosse in ricorso, di stampomeramente confutativo e contro-valutativo, in un ambito riservato alla discrezionalità deltribunale di sorveglianza, che nella specie risulta esercitata nei limiti logico-giuridici segnatidalla legge; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila;

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA TOSCANI RAFFAELLO MAGIIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.