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Ordinanza — n. 17801/2026 — snpen KI-generiert

Cassation appeal dismissed for genericity; court upheld sentencing increase motivation under Art. 81 Penal Code.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 17801/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The court declared the cassation appeal inadmissible due to genericity and lack of specific legal grounds. The appellant argued the lower court failed to sufficiently motivate the sentencing increases for continuous offenses, citing recent precedent requiring distinct calculations for satellite crimes. The court rejected this, noting the judgment explicitly addressed the gravity of crimes, concrete harm, and the specific small increments which prevented a surreptitious accumulation of penalties.

Legislator-Regeste

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Art. 81 cod. pen.; In cases of continuous offenses, the judge must motivate the specific increase for each satellite crime, but the level of detail required correlates with the magnitude of the increase to ensure proportionality and avoid surreptitious accumulation.

Schlagwörter

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continuous offense sentencing Art. 81 Penal Code motivation of penalty increase surreptitious accumulation of penalties genericity of appeal proportionality of sentencing satellite crimes calculation Strafanpassung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 81 cod. pen.
282269);considerato che la motivazione del giudice del merito ha rispettato tale arresto, avendoespressamente richiamato – a ragione della commisurazione delle porzioni di pena irrogataai sensi dell’art. 81 cod.
art. 81 cod. pen
282269);considerato che la motivazione del giudice del merito ha rispettato tale arresto, avendoespressamente richiamato – a ragione della commisurazione delle porzioni di pena irrogataai sensi dell’art. 81 cod. pen.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. U. n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269
Corte cost. n. 186 del 2000
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Volltext

orte d'appello di Leccedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOConsiderato che Fiorina Calcagnile ricorre per cassazione avverso la sentenza inpreambolo e deduce la carenza della motivazione sul quantum di aumenti a titolo dicontinuazione;rilevato che il ricorso è inammissibile per genericità e, comunque, la censura si pone inantitesi con la giurisprudenza di legittimità secondo la quale «In tema di reato continuato, ilgiudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave estabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distintoper ciascuno dei reati satellite», con la precisazione «che il grado di impegno motivazionalerichiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale daconsentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche inrelazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. eche non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene)» (Sez.

U. n. 47127 del24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269);considerato che la motivazione del giudice del merito ha rispettato tale arresto, avendoespressamente richiamato – a ragione della commisurazione delle porzioni di pena irrogataai sensi dell’art. 81 cod. pen. – la gravità dei reati, il danno in concreto inflitto e l’apportoofferto dalla condannata) e che tali elementi, diversamente da quanto lamentato nel ricorso,non costituiscono mere clausole di stile:rilevato altresì che la motivazione in parola è tanto più adeguata considerati i contenutiaumenti (di soli dieci giorni di reclusione ed euro 100,00 di multa per ciascun reato satelliteche pone la pena complessiva al riparo da un surrettizio cumulo di pene; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguentecondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila;

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA TOSCANI RAFFAELLO MAGI