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Ordinanza — n. 17686/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal as grounds are inadmissible for being repetitive or unfounded.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 17686/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The court declared the appeal inadmissible because the cited grounds were either merely repetitive of merits already decided or manifestly unfounded. The appellant argued against the lower court's sentencing and reasoning, but the court found these arguments legally incorrect or unsupported by the record. Consequently, the appeal was rejected without reaching the merits of the substantive claims.

Legislator-Regeste

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the court of cassation are inadmissible when grounds are merely repetitive of merits already decided or manifestly unfounded.

Schlagwörter

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inadmissible appeal repetitive grounds manifestly unfounded court of cassation sentencing review ungenügende Substantiierung von Grundrechtsverletzungen ungenügende Rechtsschrift Einwendungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 616 cod. proc. pen.
4); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
4); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 6, n. 1645 del 12/11/2019
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Volltext

O nato a PESCARA il 16/11/1987 avverso la sentenza del 09/05/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN;n. 33540/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di Claudio Spinelli avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto - meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (motivi n. 1 e n. 2: si veda pag. 3 sentenza impugnata, che sul secondo motivo, ha fatto corretta applicazione del principio di diritto-03 cui Sez. 6, n. 1645 del 12/11/2019, Rv 278099-01); - manifestamente infondati, perché afferenti a asseriti vizi della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali, nonché a violazione di norme processuali palesemente smentita dagli atti processuali (motivo n. 3); - afferente alla determinazione del trattamento punitivo benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede (motivo n. 4); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il r P.Q.M