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Ordinanza — n. 17475/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded and generic grounds against lower court reasoning.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 17475/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Cassation Court declared the appeal against the Bari Court of Appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant argued the lower court's reasoning was illogical, but the Court found the grievances manifestly unfounded and absolutely generic. Consequently, the Court ruled that the appellant failed to provide specific arguments to challenge the lower court's detailed reconstruction of facts and law.

Legislator-Regeste

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Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, absolutely generic, or lack the necessary autonomy and specificity to challenge the lower court's reasoning.

Schlagwörter

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manifestly unfounded grounds generic appeal arguments inadmissible appeal autonomy of reasoning court costs award ungenügende Substantiierung von Grundrechtsverletzungen Genugtuung für Überhaft widersprüchliche Vorbringen zur Verfolgung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
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Volltext

nato a BARI il 18/02/1989 avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GAVONI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Bari nei confronti di Giuseppe Genchi in relazione al reato di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, commesso il 14 aprile 2022; rilevato che, con l'atto d'impugnazione, il ricorrente ha dedotto la illogicità della motivazione in diritto; ritenuto che le doglianze sono manifestamente infondate, in quanto la Corte territoriale, analizzando la sentenza di primo grado, ha fornito puntuale ricostruzione; ritenuto che trattasi di c.d. "doppia conforme" e che l'ambito della necessaria autonoma motivazione del giudice d'appello risulta correlato alla qualità ed alla consistenza delle censure rivolte dall'appellante; ritenuto che, nel caso di specie, si tratta di motivazione nient'affatto apparente o di stile, cui il ricorrente non contrappone alcun argomento capace d'infirmarne la tenuta logica; ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile, in quanto il criterio di giudizio applicato è corretto e le censure sono manifestamente infondate e assolutamente generiche; considerato che alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inam P.Q.M