Italian Court dismisses appeal for lack of motivation on sentencing grounds as censure is unfounded.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Court of Cassation declared the appeal by Dario Papini inadmissible, ordering him to pay court costs. Papini argued the lower court failed to justify denying specific mitigating factors and alternative detention, but the appellate court had already provided complete reasoning on these points. The Supreme Court rejected the claim as manifestly unfounded and contrary to established case law regarding the limits of appellate review.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 360 c.p.p., comma 1, n. 5; Art. 360 c.p.p., comma 1, n. 6: An appeal based on alleged lack of motivation is inadmissible if the lower court has fully reasoned the decision and the censure is manifestly unfounded or seeks an alternative reading of the facts.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertVolltext
posto da: Papini Dario, nato a Riccione il 22 aprile 1958 avverso la sentenza del 19/06/2025 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gavoni; RITENUTO IN FATUO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna, decidendo in sede di rinvio della Suprema Corte di Cassazione, ha confermato la sentenza della Corte di appello di Bologna del 28 novembre 2023 ed ha condannato l'appellante Dario Papini al pagamento delle spese processuali; rilevato che, con l'atto d'impugnazione, il ricorrente ha dedotto l'omessa motivazione sulla mancata concessione dell'attenuanti di cui all'art. 219 ultimo comma legge fallimentare e l'erronea ed omessa motivazione sulla mancata concessione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare; letta la memoria depositata dalla difesa in data 7 aprile 2026; rilevato che la Corte di appello, nella sentenza impugnata, in ossequio al dettato di rinvio della Corte di cassazione, ha compiutamente motivato su entrambi i punti (v. pagg. 3 e segg. sentenza impugnata); ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile, in quanto il criterio di giudizio applicato è corretto e le censure sono manifestamente infondate e/o tese asollecitare una diversa e alternativa lettura delle risultanze processuali, non consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601 - 01;
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01); considerato che alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione delta causa di inammissibilità - al versamento delta somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MN CP,. j4 92026 Puncep Ariert3 2