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Ordinanza — n. 17461/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal for lack of specific criticism and double conformity of reasoning.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 17461/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation dismissed Adil Nouassi's appeal against the Bologna Court of Appeal's confirmation of his conviction for the crime of illegal possession of firearms. Nouassi argued that the appellate court failed to provide sufficient reasoning regarding subjective elements and statutory exemptions, claiming the decision was illogical. The court rejected these claims, ruling that the appeal lacked specific criticism of the first-instance judgment and constituted a 'double conformity' where the appellate court merely reproduced arguments already adequately examined by the trial judge.

Legislator-Regeste

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it fails to provide specific criticism of the contested judgment, particularly when the grounds raised are identical to those already examined and dismissed by the court of first instance, resulting in a double conformity of reasoning.

Schlagwörter

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double conformity lack of specific criticism appellate review inadmissible appeal subjective elements statutory exemptions procedural defect Notwehr

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Volltext

posto da: NOUASSI ADIL (CUI 02NEM05) nato il 16/08/1978 avverso la sentenza del 06/11/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; p-rr udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GAVONI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Forlì nei confronti di Adil Nouassi in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, commesso il 14 maggio 2025; rilevato che, con l'atto d'impugnazione, il ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo e all'esimente dello stato di necessità nonché la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in merito al diniego della causa di non punibilità e delle attenuanti generiche; ritenuto che le doglianze sono manifestamente infondate, in quanto la Corte territoriale, analizzando la sentenza di primo grado, ha fornito puntuale ricostruzione; ritenuto che trattasi di c.d. "doppia conforme" e che l'ambito della necessaria autonoma motivazione del giudice d'appello risulta correlato alla qualità ed alla consistenza delle censure rivolte dall'appellante, essendo i motivi del ricorso riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; ritenuto che, quanto al trattamento sanzionatorio, la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; ritenuto che, nel caso di specie, si tratta di motivazione nient'affatto apparente o di stile, cui il ricorrente non contrappone alcun argomento capace d'infirmarne la tenuta logica; considerato che alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M