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Ordinanza — n. 17459/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal for lack of motivation as censure is generic and manifestly unfounded.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 17459/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's decision lacked necessary independent motivation. The appellant argued for a lack of factual and legal reasoning, but the court found the censure to be generic and unsupported by specific arguments. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Legislator-Regeste

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the censure is manifestly unfounded and generic, lacking the specific arguments required to trigger the court's duty to provide independent motivation.

Schlagwörter

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lack of motivation generic censure inadmissible appeal double conformity court costs manifestly unfounded independent reasoning Revers

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Volltext

posto da: SANFILIPPO FABRIZIO nato a PALERMO il 28/10/1988 avverso la sentenza del 01/12/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GAVONI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Palermo nei confronti di Fabrizio Sanfilippo in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, commesso il 3 maggio 2021; rilevato che, con l'atto d'impugnazione, il ricorrente ha dedotto la mancanza di motivazione sia in fatto che in diritto; ritenuto che le doglianze sono manifestamente infondate, in quanto la Corte territoriale, analizzando la sentenza di primo grado, ha fornito puntuale ricostruzione; ritenuto che trattasi di c.d. "doppia conforme" e che l'ambito della necessaria autonoma motivazione del giudice d'appello risulta correlato alla qualità ed alla consistenza delle censure rivolte dall'appellante; ritenuto che, nel caso di specie, si tratta di motivazione nient'affatto apparente o di stile, cui il ricorrente non contrappone alcun argomento capace d'infirmarne la tenuta logica; ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile, in quanto il criterio di giudizio applicato è corretto e le censure sono manifestamente infondate e assolutamente generiche; considerato che alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.Mr DtPOSITATA IN CAN C E. L. 14 M