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Ordinanza — n. 17424/2026 — snpen KI-generiert

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetitive grounds and lack of specific evidence for defense claims.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 17424/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal by Luisa Aliberto inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The defense argued for generic mitigating circumstances and alleged document destruction, but the court found these arguments repetitive and unsupported by specific evidence. Consequently, the lower court's decision upholding the conviction was maintained without further review.

Legislator-Regeste

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Art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000; Art. 366 c.p.p.: Appeals based on repetitive grounds or lacking specific factual elements to challenge the lower court's findings are inadmissible.

Schlagwörter

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inadmissible appeal repetitive grounds generic mitigating circumstances document destruction tax evasion conviction procedural costs Cassation review Dolus causam dans

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000
Rilevato che ALIBERTO Luisa - imputata del delitto di cui all'art. 10 d.lgs.
Art. 366 c.p.p.
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Volltext

nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 14/10/1966 avverso la sentenza del 10/10/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che ALIBERTO Luisa - imputata del delitto di cui all'art. 10 d.lgs. n.74 del 2000 - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 10/10/2025, con cui la Corte d'Appello di Messina ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto per il reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 (la Corte ha invece dichiarato non doversi procedere, per intervenuta prescrizione, con riferimento all'ulteriore reato di cui all'art. 5 del medesimo decreto legislativo); rilevato che la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato e alla mancata concessione delle attenuanti generiche; ritenuto che la prima doglianza presenti connotazioni reiterative rispetto ad una motivazione che appare del tutto immune da rilievi qui deducibili, sia quanto all'elemento oggettivo del reato (essendo le scritture oggetto di occultamento state precedentemente in possesso del consulente LIONTI, ed essendo la produzione del reddito e del volume di affari emersa attraverso le indagini condotte mediante spesometro: cfr. pag. 7), sia quanto all'elemento soggettivo (cfr. pag. 8), sia anche quanto alla ritenuta inconsistenza della tesi difensiva concernente la distruzione dei documenti a seguito di allagamento dei locali, in difetto di specifici elementi idonei a comprovare l'evento (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata); ritenuto che la residua censura sia manifestamente infondata, avuto riguardo alla diffusa motivazione della Corte territoriale che ha escluso la concedibilità delle attenuanti generiche valorizzando, tra l'altro, i numerosi precedenti a carico della ALIBERTO per reati inerenti lo svolgimento di attività di impresa (cfr. pag. 9); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P P.Q.M•1 4 026 Funz:, 12ti4np