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Ordinanza — n. 17420/2026 — snpen KI-generiert

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of legal argumentation and merit review.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 17420/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Daniela Maniscalco inadmissible, ordering her to pay court costs. The defense argued for a violation of law regarding sentencing guidelines, but the court found the arguments generic and failed to critically engage with the lower court's assessment of social alarm and prior records. Consequently, the appeal was rejected because it did not provide a specific legal challenge to the substantive evaluation of the crime.

Legislator-Regeste

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic, repetitive, or fail to provide a specific legal argument challenging the lower court's substantive evaluation of the facts.

Schlagwörter

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inadmissible appeal generic legal argument substantive evaluation social alarm factor reiteration of merit ungenügende Substanz Bedürftigkeit Sache von geringem Wert

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
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Volltext

ELA nato a ROMA il 23/11/2004 avverso la sentenza del 04/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che MANISCALCO Daniela - imputata dei reati di illecita detenzione di cocaina - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 04/07/2025, con cui la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti, con rito abbreviato, dal Tribunale di Roma; rilevato che la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione degli artt. 131-bis e 62-bis cod. pen.; ritenuto che la prima doglianza si risolva in una reiterata censura del merito della valutazione espressa dalla Corte territoriale, tra l'altro priva di adeguato confronto critico con quanto evidenziato ostativo all'applicazione della causa di non punibilità (quantitativo non trascurabile, suddivisione in involucri pronti per la cessione, allarme sociale correlato all'attività di spaccio svolta nella pubblica via: cfr. pag. 3); ritenuto che ad analoghe conclusioni di genericità debba pervenirsi quanto alla residua censura, avendo la difesa evitato di contrastare adeguatamente il percorso argomentativo della Corte d'Appello, imperniato tra l'altro sull'allarme correlato allo svolgimento dell'attività delittuosa, da parte della MANISCALCO, durante la sottoposizione a misura cautelare, nonché alla presenza di due precedenti giudiziari recentissimi e specifici (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M