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Ordinanza — n. 17410/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal for drug possession conviction due to lack of oral hearing conditions and insufficient mitigating arguments.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 17410/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and fines. The defense argued for non-punishable complicity and generic mitigating circumstances, but the appellate court had already thoroughly addressed the appellant's joint responsibility based on her confession and digital evidence. Consequently, the court found the appeal's arguments repetitive and unsupported by the record, satisfying the conditions for inadmissibility under the Code of Criminal Procedure.

Legislator-Regeste

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Art. 610, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 611, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the lower court's reasoning is sufficient and the request for an oral hearing is not justified by the specific circumstances of the case.

Schlagwörter

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inadmissible appeal oral hearing conditions drug possession conviction joint criminal responsibility procedural costs Teilnahme an der Straftat Begünstigung Gehilfenschaft

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 610, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 611, cod. proc. pen.
pen., e che non vi sia luogo a provvedere sull'istanza di trattazione orale formulata dalla difesa della ricorrente, ammissibile solo laddove il procedimento sia definito ai sensi dell'art. 611 cod.
art. 611 cod. proc. pen
pen., e che non vi sia luogo a provvedere sull'istanza di trattazione orale formulata dalla difesa della ricorrente, ammissibile solo laddove il procedimento sia definito ai sensi dell'art. 611 cod.
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Volltext

posto da: CORTESE MARIA GRAZIA nato a CHIARAVALLE CENTRALE il 25/06/2000 avverso la sentenza del 02/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che CORTESE Maria Grazia - imputata dei reati di detenzione di sostanza stupefacente di varia tipologia - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 02/07/2025, con cui la Corte d'Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Paola; rilevato che la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata riconduzione della fattispecie alla connivenza non punibile, e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; ritenuto che il primo motivo sia reiterativo e comunque manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale adeguatamente argomentato sulla ritenuta sussistenza della concorrente responsabilità della CORTESE, accanto a quella del proprio convivente, nonostante la piena confessione resa da quest'ultimo; ritenuto in particolare che tali conclusioni siano state raggiunte non solo in base alla spontanea consegna, da parte della ricorrente, di varie tipologie di sostanze agli operanti intervenuti, ma anche dal tenore dei messaggi rinvenuti sul suo cellulare (cfr. sul punto pag. 7: richieste di incontri presso l'abitazione, richieste di bonifici o ricariche Postepay rivolte a soggetti diversi, segnalazioni concernenti la presenza della Polizia nei pressi dell'abitazione); ritenuto che la residua censura sia generica, essendosi la difesa limitata a dedurre la sussistenza di un apporto "minimale" alla condotta illecita da parte della CORTESE: assunto che appare privo di apprezzabili riscontri, specie avuto riguardo al diretto coinvolgimento documentato dalle risultanze dell'analisi del cellulare; ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni di cui all'art. 610, comma 1, cod. proc. pen., e che non vi sia luogo a provvedere sull'istanza di trattazione orale formulata dalla difesa della ricorrente, ammissibile solo laddove il procedimento sia definito ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; ritenuto che, alla luce di quanto precede, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M