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Ordinanza — n. 17408/2026 — snpen KI-generiert

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of new grounds and failure to apply mitigation.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 17408/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal filed by FALL Soda inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The defense argued for a motivation defect regarding multiple crimes and the non-application of a specific mitigation clause. The court rejected these claims as mere repetitions of arguments already thoroughly examined and dismissed by the Court of Appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 62, comma 4, c.p.: The cassation appeal is inadmissible if it constitutes a mere repetition of grounds already examined and rejected by the appellate court, or if it fails to demonstrate a new ground for review.

Schlagwörter

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cassation appeal inadmissibility mere repetition of grounds mitigation clause application drug trafficking multiple crimes court costs and fines Strafmilderung Zivilklage ungerechtfertigte Verzögerung der Strafverfolgung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 62, comma 4, c.p.
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Volltext

05TD583) nato il 25/03/1998 avverso la sentenza del 16/09/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;t

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che FALL Soda - imputato del reato continuato di detenzione e cessione di sostanza stupefacente del tipo crack - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 16/09/2025, con cui la Corte d'Appello di Torino ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Torino; rilevato che la difesa ha dedotto vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza di una pluralità di reati e alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. n. 62 n. 4 cod. pen.; ritenuto che le doglianze costituiscano mera reiterazione di quelle esaminate e motivatamente disattese dalla Corte d'Appello, che da un lato ha posto in evidenza la pluralità di episodi di vendita, distinti anche sul piano temporale da quello dell'ingerimento di tre ovuli di crack (due dei quali promessi in vendita all'acquirente), con conseguente impossibilità di una valutazione unitaria.

D'altro lato, la Corte ha escluso la configurabilità dell'attenuante alla luce del complessivo profitto delle non contestate cessioni (Euro 360), inserite in un contesto di regolare fornitura bisettimanale, come precisato dalla acquirente (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissi P