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Ordinanza — n. 17404/2026 — snpen KI-generiert

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest illogicality in appellate court's reasoning.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 17404/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The court declared the cassation appeal filed by LIN Qianqian inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The defense argued the appellate court's reasoning was flawed regarding the defendant's criminal liability for abandoning non-hazardous waste. The court rejected these claims, stating that mere criticism of the persuasiveness or adequacy of the lower court's evaluation does not constitute a valid ground for cassation under established jurisprudence.

Legislator-Regeste

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Art. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Censures attacking the persuasiveness, inadequacy, or lack of rigor in the reasoning of the court of appeal are inadmissible unless they demonstrate manifest illogicality or contradiction.

Schlagwörter

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cassation appeal inadmissibility manifest illogicality standard appellate reasoning review criminal liability confirmation procedural costs award betrügerischer Konkurs Fälschung dienstlicher Aktenstücke Bankunterlagen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 364 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
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Volltext

to il 04/10/1994 avverso la sentenza del 30/09/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che LIN Qianqian - imputata del reato di abbandono di rifiuti non pericolosi - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 30/09/2025, con cui la Corte d'Appello di Torino ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti, con rito abbreviato, dal G.u.p. del Tribunale di Torino; rilevato che la difesa ha vizio di motivazione con riferimento alla conferma dell'affermazione di penale responsabilità; ritenuto di dover richiamare il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (così, tra le altre, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01); ritenuto che, in tale condivisibile prospettiva ermeneutica, le censure difensive non superino lo scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in non consentiti rilievi critici sul merito delle valutazioni espresse dalla Corte territoriale (in piena sintonia con le argomentazioni svolte dal primo giudice) in ordine alle risultanze acquisite, e nella reiterata prospettazione - parimenti non consentita, in questa sede - di una diversa lettura delle risultanze medesime rispetto a quella motivatamente accolta dalla Corte territoriale (cfr. pag. 3 seg. in cui, oltre a richiamare le considerazioni svolte dal primo giudice, la Corte d'Appello illustra le ragioni della ritenuta inverosimiglianza della ricostruzione difensiva, volta ad attribuire l'abbandono dei rifiuti cartacei agli autori dei furti subiti nel proprio esercizio commerciale); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende1

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e P.Q.M