Cassation court dismisses appeal regarding money confiscation from a drug suspect based on lack of plausible justification.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's order to confiscate funds found on the defendant. The defense argued that part of the money came from slot machines or previous artisan work, but the court found no plausible justification for the total sum given the defendant's unemployed status. Consequently, the conviction for money confiscation under Article 240-bis of the Penal Code stands.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 240-bis cod. pen.; Art. 444 cod. proc. pen.: The court's assessment of the absence of plausible justifications for the possession of a specific sum by an unemployed suspect is immune from cassation review when no specific vitiating circumstances are alleged.
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KI-generiertVolltext
posto da: GHANMI MOUCHINE nato il 06/05/1988 avverso la sentenza del 18/09/2025 del TRIBUNALE di BERGAMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che GHANMI Mouchine - imputato del reato di detenzione di cocaina - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo in data 18/09/2025, che - in sede di rinvio dopo l'annullamento sul punto della sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - ha nuovamente disposto la confisca del danaro in possesso dell'imputato, ritenendo configurabile l'ipotesi di cui all'art. 240-bis cod. pen.; rilevato che la difesa ha dedotto vizio di motivazione, essendo il danaro in possesso del ricorrente in parte (quella in monete) ricavato dalle slot machines, in parte riconducibile alla pregressa attività di artigiano; ritenuto che le doglianze siano prive di fondamento, risultando immune da vizi qui deducibili la valutazione del Tribunale in ordine all'assenza di plausibili giustificazioni in ordine al possesso della somma complessiva di Euro 778 in capo al GHAMNI, attesa la sua condizione di disoccupato; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P. P.Q.M