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Ordinanza — n. 17385/2026 — snpen KI-generiert

Italian court dismisses appeal as lack of continuity between crimes falls within sentencing discretion.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 17385/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassazione declared the appeal by Ermal Hysa inadmissible due to a lack of specificity regarding the alleged violation of the continuity of crimes rule. The appellate court had already distinguished the current offenses from prior judgments based on differing objective and subjective contexts, rendering the continuity argument unfounded. Consequently, the court ruled that the evaluation of sentencing treatment belongs to the trial judge's discretion and is not subject to appellate review absent arbitrary reasoning.

Legislator-Regeste

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Art. 60 c.p.; Art. 61 c.p.: The determination of whether a continuity of crimes exists is a matter of sentencing discretion reserved to the trial judge, and appellate courts cannot substitute their own assessment unless the lower court's reasoning is arbitrary or illogical.

Schlagwörter

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continuity of crimes sentencing discretion appellate review criminal liability Italian Penal Code Sicherheitsausrüstung Projektleiterhaftung Arbeitsunfälle

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 60 c.p.
Art. 61 c.p.
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Volltext

orte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Ermal Hysa;considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio dimotivazione per mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato diricettazione per cui si procede e quelli già giudicati con sentenza n. 517 del 2023 dalla Cortedi appello di Bologna, oltre che manifestamente infondato, è privo di specificità, in quanto,riproducendo profili di censura già dedotti in appello e già esaminati e disattesi dalla Corteterritoriale, esso risulta volto a contestare una valutazione che invero rientra nell’ambito delladefinizione del trattamento sanzionatorio e, come tale, è rimessa alla discrezionalità delgiudice di merito e sottratta, pertanto, al sindacato di legittimità, qualora non sia frutto dimero arbitrio o di ragionamento illogico;che, nel caso di specie, i giudici di appello hanno ritenuto non ravvisabile un medesimodisegno criminoso tra i reati realizzati dall’imputato, sulla base di una motivazione esente davizi censurabili in questa sede (si veda pag. 5 della impugnata sentenza, ove si èevidenziato il differente contesto oggettivo e soggettivo in cui sono stati commessi i reati,rispetto ai quali si richiede il riconoscimento della continuità esterna), così risultandomanifestamente infondato l’assunto difensivo secondo cui sarebbe stata omessa lamotivazione;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO LUCIANO IMPERIALI