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Ordinanza — n. 17380/2026 — snpen KI-generiert

Italian Court dismisses appeal on conviction for receiving stolen goods due to lack of evidence on acquisition source.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 17380/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for the crime of receiving stolen goods. The appellant argued that the appellate court improperly inferred subjective intent from the defendant's silence regarding the item's origin, but the court rejected this, citing established precedent that indirect evidence suffices for subjective elements. Furthermore, the court found the specific circumstances of the case failed to meet the statutory requirements for the crime of receiving stolen goods because the defendant never explained how they acquired the property.

Legislator-Regeste

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Art. 648 cod. pen.; Art. 712 cod. pen.: The crime of receiving stolen goods can be established through indirect evidence of subjective intent, including silence on the item's origin, provided the acquisition remains unexplained to satisfy the abstract configurability of the offense.

Schlagwörter

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crime of receiving stolen goods subjective intent inference indirect evidence standard acquisition source requirement inadmissible appeal particular leniency defense Italian criminal law Hehlerei

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 648 cod. pen.
pen., mentre tanto prova la sussistenza del reato di cui all’art. 648 cod.
Art. 712 cod. pen.
Nel caso in esame l’imputatonon ha mai spiegato come sia avvenuto l’acquisto del bene che si assume ricettato, cosìmancando un requisito richiesto ai fini dell’astratta configurabilità del reato di cui all’art. 712cod.
Art. 131-bis cod. pen.
268713 - 01);ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione eviolazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cuiall’art. 131-bis cod.
Art. 133 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
268713 - 01);ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione eviolazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cuiall’art. 131-bis cod.
art. 712 cod. pen
Nel caso in esame l’imputatonon ha mai spiegato come sia avvenuto l’acquisto del bene che si assume ricettato, cosìmancando un requisito richiesto ai fini dell’astratta configurabilità del reato di cui all’art. 712cod.
art. 648 cod. pen
pen., mentre tanto prova la sussistenza del reato di cui all’art. 648 cod.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta
Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone
Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv.274647; Sez.
Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta
55107 del 08/11/2018, Milone, Rv.274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv.
Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano
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Volltext

rte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso;considerato che il primo motivo d’impugnazione -con il quale si censura la sentenzaimpugnata assumendo che la corte di appello ha desunto la responsabilità e l’elementosoggettivo in relazione al delitto di ricettazione dal silenzio serbato dall’imputato in ordine allaprovenienza del bene- è manifestamente infondato, atteso che la motivazione dei giudici èconforme all’insegnamento di questa Corte a mente del quale «ai fini della configurabilità delreato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasielemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione dellaprovenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente» senza che ciò costituisca unaderoga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un "vulnus" alle guarentigiedifensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai finidell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della "res", il necessarioaccertamento sulle modalità acquisitive della stessa (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016,Alotta, Rv. 268713 - 01);ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione eviolazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cuiall’art. 131-bis cod. pen., risulta manifestamente infondato, perchè posto che il giudizio sullaparticolare tenuità del fatto, dovendosi compiere sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod.pen., rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può esserecensurato in questa sede se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità delleargomentazioni postevi a sostegno nel caso di specie, deve sottolinearsi come, i giudici diappello abbiano fatto corretta applicazione del disposto normativo di cui all’art. 131-bis cod.pen e dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia (cfr., oltrequelle richiamate nella sentenza, si vedano:

Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv.274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678; da ultimo v. Sez. 7, n. 10481del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044), individuando come causa ostativa alla configurabilitàdella particolare tenuità del fatto il particolare allarme provocato dalla condotta dell’imputatoper l’impossibilità di rintracciare il conducente di un motorino con targa falsa nel caso disinistro stradale;dedotto e disatteso in appello, è anche manifestamente infondato, in ove si osservi che perl’astratta configurabilità del reato di cui all’art. 712 cod. pen.

è necessario che vi sia stata ladimostrazione dell’acquisto perché soltanto in presenza di esso è possibile verificare lapresenza di circostanze tali da indurre una persona di media avvedutezza in una condizionedi oggettivo sospetto circa la legittima provenienza delle cose. Nel caso in esame l’imputatonon ha mai spiegato come sia avvenuto l’acquisto del bene che si assume ricettato, cosìmancando un requisito richiesto ai fini dell’astratta configurabilità del reato di cui all’art. 712cod. pen., mentre tanto prova la sussistenza del reato di cui all’art. 648 cod. pen., alla lucedel principio di diritto già richiamato;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO LUCIANO IMPERIALI