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Ordinanza — n. 17370/2026 — snpen KI-generiert

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise qualification argument in prior appeal stage.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 17370/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the request to reclassify the offense under Articles 624-625 of the Penal Code was not raised in the appellate proceedings. The sole ground of appeal contested a violation of Article 648, but involved a factual determination regarding the prerequisite crime that is precluded at this stage. Consequently, the court applied the established principle that legal qualification issues require prior deduction unless they do not necessitate new fact-finding, resulting in the dismissal of the petition and an order for the appellant to pay costs.

Legislator-Regeste

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Art. 609 c.p.p.; Art. 648 c.p.; The Court of Cassation may decide on the legal qualification of a fact for the first time in the final instance only if the challenge is admissible and does not require new factual findings.

Schlagwörter

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legal qualification preclusion appellate procedural defect Cassation admissibility factual determination bar Art. 609 c.p.p. Untersuchung wegen Urkundenfälschung Fälschung amtlicher Wertzeichen Missbrauch einer Datenverarbeitungsanlage

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 609 c.p.p.
«La questione sulla qualificazione giuridica delfatto rientra tra quelle su cui la Corte di cassazione può decidere ex art. 609 cod.
Art. 648 c.p.
Artt. 624-625 c.p.
art. 648 cod. pen
art. 609 cod. proc. pen
«La questione sulla qualificazione giuridica delfatto rientra tra quelle su cui la Corte di cassazione può decidere ex art. 609 cod.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv. 272651
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Volltext

la Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di Salvatore Criscio;considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge inordine all’art. 648 cod. pen., chiedendo la riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui agliartt. 624-625 cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede,trattandosi di censura non dedotta previamente in appello e che involge un accertamento infatto, precluso a questa Corte, sulla ascrivibilità del delitto presupposto all’odierno ricorrente;che a tal proposito, infatti, deve ribadirsi il principio di diritto consolidato nellagiurisprudenza di legittimità, secondo cui:

«La questione sulla qualificazione giuridica delfatto rientra tra quelle su cui la Corte di cassazione può decidere ex art. 609 cod. proc. pen.e, pertanto, può essere dedotta per la prima volta in sede di giudizio di legittimità purchél'impugnazione non sia inammissibile e per la sua soluzione non siano necessariaccertamenti di fatto» (così, ex multis, Sez.2, n.17235del17/01/2018, Tucci, Rv.272651 –01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO LUCIANO IMPERIALI