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Ordinanza — n. 17360/2026 — snpen KI-generiert

Italian Court dismisses appeal claiming illogical sentencing due to lack of voluntary desistance.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 17360/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court's reasoning was illogical. The appellant argued the defendant lacked voluntary desistance, but the court found the trial judge's conclusion based on external factors sufficient and free from logical flaws. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs.

Legislator-Regeste

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Art. 56, comma 3, cod. pen.; Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.: The Court of Cassation's review of a judgment's reasoning is limited to verifying the existence of a logical argumentative apparatus and cannot assess whether the motivation corresponds to acquired procedural evidence or re-evaluate factual findings.

Schlagwörter

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voluntary desistance attempted fraud logical incoherence Cassation review procedural vices external factors criminal appeal Einstellung des Betrugsverfahrens

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 56, comma 3, cod. pen.
271702);che, nel caso di specie, la Corte territoriale ha puntualmente indicato tutti i plurimi elementi difatto confermativi sulla base dei quali può con certezza affermarsi l’esclusione dell’esimentedi cui all’art. 56, comma 3, cod.
Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
e vizio di motivazione denunciando la manifesta illogicitàdell’intera sentenza, è inammissibile poiché il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma1, lett e) cod.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella
Sez. 2, n.9106 del 12/02/2021, Caradonna
Sez. 3, n.18521 del 11/01/2017, Colomberotto
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Volltext

la Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di Bruzzese Alessandro;considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge in relazioneall’art. 56, comma 3, cod. pen. e vizio di motivazione denunciando la manifesta illogicitàdell’intera sentenza, è inammissibile poiché il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativodella sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nelprovvedimento;che, invero, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzontecircoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressavolontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senzapossibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);che, la motivazione della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagine 4 e 5, nellequali la Corte sottolinea che l’insieme degli elementi probatori acquisiti consentiva diritenere, con adeguato grado di fondatezza, che l’imputato non avesse volontariamentearrestato lo sviluppo dell’azione criminosa — presupposto essenziale dell’esimente invocata— ma che fosse stato indotto a interromperla da una serie di fattori esterni, quali la reazioneimprevista della vittima e il venir meno della ragionevole prospettiva di portare a compimentoil proposito omicidiario) risulta immune da vizi riconducibili alla nozione di cui all’art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non emergendo profili di manifesta illogicità,contraddittorietà o carenza argomentativa tali da inficiarne la tenuta logico-giuridica;ritenuto che deve sottolinearsi come sia preclusa al giudice di legittimità la possibilità di unanuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dai giudici dimerito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o unadiversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque diSez. 2, n.9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Sez. 3, n.18521 del 11/01/2017,dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702);che, nel caso di specie, la Corte territoriale ha puntualmente indicato tutti i plurimi elementi difatto confermativi sulla base dei quali può con certezza affermarsi l’esclusione dell’esimentedi cui all’art. 56, comma 3, cod. pen. (si vedano, in particolare, pagine 4 e 5, ove la Corteribadisce, ulteriormente, che, essendosi l’imputato determinato ad interrompere l’azionediretta alla commissione delle truffe unicamente per il timore di essere scoperto ovvero perla sopravvenuta convinzione di non poter, a causa di fattori esterni, proseguire nellacondotta, non è configurabile un’ipotesi di desistenza attiva, risultando invece integrato ilreato di tentata truffa ex artt. 56-640 cod. pen.);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA MINUTILLO TURTUR LUCIANO IMPERIALI