Italian court dismisses appeal against revocation of suspended sentence due to alleged lack of identity verification.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The Tribunal of Surveillance revoked a suspended sentence and home detention for Matteo Rinaldi based on alleged violations committed by a Carabinieri officer, which the appellant claimed were not properly verified. The court rejected the argument that the tribunal failed to identify the violator, ruling that the specific annotations by the officers provided sufficient factual basis and that the appeal sought an impermissible alternative reading of the judgment.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 47-ter ord. pen.; The appeal is inadmissible when the tribunal has already provided specific and logical reasoning regarding the identity of the violator, and the appellant attempts to force a different interpretation of those established facts.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertVolltext
025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Genovadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza diGenova ha ratificato il provvedimento di sospensione del Magistrato di Sorveglianza diGenova e ha revocato la misura alternativa della detenzione domiciliare concessa a MatteoRinaldi;Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione inrelazione agli artt. 47-ter ord. pen. con riferimento al mancato approfondimento quantoall’identità del soggetto che avrebbe commesso le violazioni poste a fondamento dellarevoca del beneficio, ciò in quanto il Tribunale avrebbe omesso di procedere ai necessariapprofondimenti circa l’identificazione effettuata dal brigadiere dei Carabinieri;Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il Tribunale diSorveglianza, facendo specifico e puntuale riferimento all’annotazione dei Carabinieri hadato conto di avere proceduto a un’attenta valutazione incidentale circa l’esistenza econsistenza della violazione commessa, ha dato adeguato conto delle ragioni poste afondamento della revoca della misura e la motivazione sul punto, coerente e logica, non puòessere oggetto di una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede, ciòanche quanto all’identificazione effettuata dal brigadiere che è criticata nel ricorso conargomenti ipotetici sui quali il Tribunale si è già espresso;Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita una diversa ealternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.2021, F., Rv 280601;
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO MARIA MONACO RAFFAELLO MAGI