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Ordinanza — n. 17345/2026 — snpen KI-generiert

Italian Court dismisses appeal against conviction for smuggling, citing procedural reforms and insufficient evidence.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 17345/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal against the conviction of Clinton Ahmetovic inadmissible due to manifestly unfounded grievances. The appellant argued for violations regarding the notification of prosecutor's conclusions and the justification for carrying contraband, but the court found these claims invalid under the new Cartabia procedural reforms and based on the lack of concrete evidence. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Legislator-Regeste

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Art. 598-bis cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: The appeal is inadmissible when grievances are manifestly unfounded or seek an alternative reading not permitted by law, particularly where procedural changes eliminate previous notification obligations and the lower court's reasoning is logically sound and evidence-based.

Schlagwörter

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criminal appeal inadmissibility Cartabia procedural reform smuggling contraband conviction manifestly unfounded grievances notification of prosecutor conclusions übrige Straftaten Verletzung der Verkehrsregeln Fahren trotz Führerausweisentzugs

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 598-bis cod. proc. pen.
Art. 127 cod. proc. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
art. 611 cod. proc. pen
né per quello di cassazione ex art. 611 cod.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 2, n. 15245 del 06/03/2025, Berisha, Rv. 287897
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv 280601
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062
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Volltext

10/2025 della Corte d'appello di Torinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino ha confermatola sentenza di pronunciata dal Tribunale di Ivrea il 23 settembre 2024 nei confronti di ClintonAhmetovic in relazione ai reati di cui agli artt. 116, commi 15 e 17 d.lgs. 285/1992 e 4 l. 110del 1975;Rilevato che con il ricorso, nel primo motivo, si deduce la violazione di legge inrelazione agli artt. 178, comma 1, lett. c), 598-bis e 127 cod. proc. pen. con riferimento allamancata notifica alla difesa dell’avviso di deposito delle conclusioni scritte del Procuratoregenerale della Corte di appello;Rilevato che con il secondo motivo si deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in ordine all’affermazione di responsabilità quanto alla giustificazione relativa alporto degli oggetti atti a offendere rinvenuti;Rilevato che con il terzo motivo si deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.;Rilevato che la doglianza oggetto del primo motivo è infondata in quanto, come daultimo evidenziato «nel procedimento cartolare novellato dalla cd. "riforma Cartabia", la cuidisciplina è vigente dal 1° luglio 2024, la comunicazione, a cura della cancelleria, delleconclusioni del pubblico ministero alle altre parti, diversamente da quanto previsto per ilprevigente rito cartolare "pandemico", non è più prevista né per il procedimento di appello exart. 598-bis cod. proc. pen. né per quello di cassazione ex art. 611 cod. proc. pen., essendostabilito esclusivamente che le richieste del Procuratore generale siano presentate quindicigiorni prima dell'udienza e che le parti possano presentare motivi nuovi, memorie e, fino acinque giorni prima dell'udienza, memorie di replica, sicché le richieste avanzate dalla partepubblica sono a disposizione delle altre parti, che possono richiederne copia alla cancelleria,mentre eventuali comunicazioni relative al deposito devono considerarsi di mera "cortesia",non sussistendo più alcun obbligo al riguardo» (Sez. 2, n. 15245 del 06/03/2025, Berisha,Rv. 287897 - 01);Rilevato che le doglianze oggetto della secondo doglianza sono manifestamenteinfondate in quanto la Corte territoriale, con il riferimento alle modalità del porto degli oggetti,alla mancanza di una immediata giustificazione e, soprattutto, alla totale assenza di elementiidonei a riscontrare quanto tardivamente affermato circa le attività cui il trasporto erafinalizzato (attività peraltro indicate in via meramente ipotetica), ha fornito una rispostaadeguata e coerente alle analoghe censure poste nei motivi di appello e tale motivazione,conforme ai principi posti sul punto e logica, non è sindacabile in questa sede;Rilevato che le doglianze circa l ’applicazione 131-bis cod. pen. sonomanifestamente infondate in quanto la Corte territoriale -con lo specifico riferimento allemodalità del comportamento tenuto dal ricorrente al momento del controllo- ha fatto correttoriferimento ai pacifici principi posti dalla giurisprudenza di legittimità e ha fornito una rispostaadeguata e coerente alla richiesta già formulata nel corso del giudizio;Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte,tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601;

Sez.2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO MARIA MONACO RAFFAELLO MAGI