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Ordinanza — n. 17309/2026 — snpen KI-generiert

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as execution judge correctly applied continuity principle.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 17309/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible against an execution judge's order rejecting a request for criminal continuity. The defense argued for a unified criminal plan based on chronological proximity and typological homogeneity of thefts, but the lower court found the defendant acted autonomously due to varying accomplices and locations. The court upheld the decision because the execution judge adequately verified the indicators of a single criminal design, making the appeal merely re-evaluative without new evidence.

Legislator-Regeste

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Art. 90 c.p.; Art. 100 c.p.: The unity of criminal design in a continued offense may be excluded based on a single factual element if the judge of execution adequately verifies the indicators of a unified plan proposed by the defense.

Schlagwörter

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criminal continuity execution judge unified criminal design inadmissible appeal factual indicators autonomous acts procedural verification fortgesetztes Delikt

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 90 c.p.
Art. 100 c.p.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 4, n. 39443 del 06/11/2025, Lupoli
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Volltext

nanza del 26/05/2025 della Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Valiante;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTOEsaminato il ricorso proposto dal difensore di Vittorio Maranta avverso l’ordinanza concui in data 26.5.2025 la Corte d’appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, harigettato un’istanza di applicazione della disciplina della continuazione ai reati oggetto di tresentenze di condanna irrevocabili;Premesso che il giudice dell’esecuzione, pur richiamando la prospettazione difensivaincentrata sulla contiguità cronologica e la omogeneità tipologica dei reati, ha rigettatol’istanza, osservando che Maranta era specializzato nei furti, ma commessi sempre consoggetti diversi e in luoghi diversi, e poi era entrato a far parte di un’associazione deditaproprio alla commissione di reati predatori, composta tuttavia da persone che non avevanodelinquito con lui nelle occasioni furti precedenti, sicché è da ritenersi che egli abbia agitocon moto autonomo di volta in volta, approfittando di situazioni occasionali;Considerato che, a fronte di tale motivazione, il ricorso si limita a segnalarenuovamente i medesimi indici ritenuti sintomatici di un originario disegno criminoso unico e,quindi, è essenzialmente rivalutativo, perché propone una lettura alternativa di tali elementirispetto a quella già data dal giudice dell’esecuzione, che li ha disattesi adeguatamente,ritenendoli insuscettibili di dimostrare la riconducibilità di tutti i reati ad una previaprogrammazione unitaria;Ritenuto, pertanto, che l’ordinanza abbia fatto corretta e motivata applicazione delprincipio secondo cui, in tema di reato continuato, l'unitarietà del disegno criminoso puòessere esclusa anche sulla base di un singolo elemento fattuale, a condizione che il giudicedia conto, in motivazione, di aver svolto un'adeguata e completa verifica della sussistenzadegli indicatori prospettati dalla difesa o, comunque, emersi nel giudizio (da ultimo, Sez. 4, n.39443 del 06/11/2025, Lupoli, Rv. 288810 - 01);Ritenuto, quindi, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO VALIANTE FRANCESCO CENTOFANTI