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Sentenza — n. 17296/2026 — snpen KI-generiert

Criminal appeal dismissed as crime extinguished by victim's remission of prosecution under Italian Penal Code.

Geschäftsnummer Sentenza — n. 17296/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation annulled the second-instance judgment convicting two defendants for a minor offense. The victim had formally remitted the prosecution after the crime was committed, an act that extinguished the criminal liability under the Penal Code. Consequently, the court declared the crime extinguished and ordered the defendants to pay procedural costs.

Legislator-Regeste

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Art. 660 cod. pen.; Art. 152 cod. pen.: The crime is extinguished by the victim's remission of prosecution, even if the appeal is otherwise inadmissible, provided the victim does not expressly refuse the remission.

Schlagwörter

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remission of prosecution extinguishment of crime victim's consent criminal appeal Italian Penal Code procedural costs acquittal Missbrauchsvorwürfe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 660 cod. pen.
150 del2022 ha modificato il reato di cui all’art. 660 cod.
Art. 152 cod. pen.
288997 - 01);Ritenuto, pertanto, che il reato ascritto alle odierne ricorrenti può considerarsi estinto aisensi dell’art. 152 cod.
Art. 340 cod. proc. pen.
248427 – 01);Ritenuto, quindi, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perchéil reato è estinto a seguito di remissione di querela e che, ai sensi dell’art. 340, ult.
art. 660 cod. pen
150 del2022 ha modificato il reato di cui all’art. 660 cod.
art. 152 cod. pen
288997 - 01);Ritenuto, pertanto, che il reato ascritto alle odierne ricorrenti può considerarsi estinto aisensi dell’art. 152 cod.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. U, n. 24246 del 25/2/2004, Chiasserini
Sez. 2, n. 41441 del 25/11/2025, Criscenti
Sez. 5, n. 7072 del 12/1/2011, P.g. in proc. Castillo
Sez. 5, n. 35900 del 24/6/2010, P.g. in proc. Cannata
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Volltext

eppa Maria nata a ERICE il 22/04/1991avverso la sentenza del 25/02/2025 del TRIBUNALE di Trapanidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Valiante;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTOEsaminati i ricorsi, così riqualificati dalla Corte d’appello di Palermo gli originari atti diimpugnazione, presentati dai difensori di Francesca Sanclemente e Giuseppa MariaSanclemente avverso la sentenza con cui in data 25.2.2025 il Tribunale di Trapani hacondannato le imputate alla pena di 200 euro di ammenda ciascuna per il reato di cui all’art.660 cod. pen.;Premesso che il difensore di Francesca Sanclemente ha trasmesso prima dell’udienzal’atto di remissione di querela cui ha proceduto la persona offesa in data 11.2.2026 innanzi aiCarabinieri di Trapani;Rilevato che, dopo la commissione del fatto per cui si è proceduto, il d.lgs. n. 150 del2022 ha modificato il reato di cui all’art. 660 cod. pen., prevedendone la perseguibilità aquerela della persona offesa, salvo che nel caso – che non viene in questione nella vicendadi specie – in cui il fatto sia stato commesso nei confronti di persona incapace;Considerato che la remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio dicassazione, determina l'estinzione del reato cui essa si riferisce anche in presenza di unacausa di inammissibilità del ricorso e va dichiarata dal giudice di legittimità (Sez.

U, n. 24246del 25/2/2004, Chiasserini, Rv. 227681 – 01; da ultimo, Sez. 2, n. 41441 del 25/11/2025,Criscenti, Rv. 288997 - 01);Ritenuto, pertanto, che il reato ascritto alle odierne ricorrenti può considerarsi estinto aisensi dell’art. 152 cod. pen., dovendosi solo precisare che ciò vale non solo per FrancescaSanclemente, la quale ha espressamente accettato la remissione di querela, ma anche perMaria Giuseppa Sanclemente, essendo sufficiente, ai fini dell’efficacia della remissione, cheda parte del querelato non vi sia un rifiuto espresso o tacito della remissione stessa (Sez. 5,n. 7072 del 12/1/2011, P.g. in proc.

Castillo, Rv. 249412 – 01; Sez. 5, n. 35900 del24/6/2010, P.g. in proc. Cannata, Rv. 248427 – 01);Ritenuto, quindi, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perchéil reato è estinto a seguito di remissione di querela e che, ai sensi dell’art. 340, ult. comma,cod. proc. pen., le spese del procedimento devono essere poste a carico delle querelate; P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il reato e' estinto per remissione diquerela. Condanna le imputate al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 12/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO VALIANTE FRANCESCO CENTOFANTI