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Ordinanza — n. 17251/2026 — snpen KI-generiert

Court dismisses appeal against execution judge's rejection of continued offense claim due to lack of unitary criminal design.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 17251/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The execution judge rejected the request to apply the continued offense regime, finding no unitary criminal design despite temporal and typological similarities. The appellant argued the decision lacked motivation by ignoring multiple indicia of continuity, but the court held that chronological proximity alone does not prove a unified criminal project. Consequently, the appeal was declared inadmissible as it merely reiterated arguments already properly dismissed.

Legislator-Regeste

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Art. 100 c.p.; Art. 101 c.p.: The mere chronological contiguity of offenses or identity of titles is insufficient to establish a continued offense; a unitary criminal design must be proven beyond habitual criminality.

Schlagwörter

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continued offense regime unitary criminal design execution judge authority lack of motivation criminal habituality inadmissible appeal procedural dismissal fortgesetztes Delikt

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 100 c.p.
Art. 101 c.p.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 1, n. 35806 del 20/4/2016, D'Amico
Sez. 1, n. 35806 del 20/4/2016, D'Amico, Rv.
Sez. 5, n. 21326 del 6/5/2010, Faneli
267580 – 01;Sez. 5, n. 21326 del 6/5/2010, Faneli, Rv.
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Volltext

erso l'ordinanza del 11/09/2025 del TRIBUNALE di Foggiadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Valiante;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTOEsaminato il ricorso proposto dal difensore di Francesco Buoncristiano avversol’ordinanza con cui in data 11.9.2025 il Tribunale di Foggia, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha rigettato un’istanza di applicazione della disciplina del reato continuato aireati oggetto di due sentenze di condanna irrevocabili;Premesso che il giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanza sulla base del rilievo, che,al di là della contiguità temporale e della omogeneità tipologica dei reati, non sono statiforniti elementi da cui desumere la sussistenza di un disegno unitario ab origine,evidenziando, di contro, la diversità del luogo di consumazione degli illeciti e i precedentipenali del condannato che comprovano la riconducibilità del reati commessi ad una scelta divita ispirata alla sistematica dedizione al delitto;Rilevato che il ricorso eccepisce essenzialmente che fosse stata segnalata laricorrenza di più indici sintomatici della continuazione (omogeneità, contiguità spazio-temporale, causale, modalità) e che il provvedimento impugnato non li abbia presi inconsiderazione, incorrendo nel vizio di mancanza di motivazione;Considerato che, in realtà, il giudice dell’esecuzione non ha obliterato gli elementirappresentati nell’istanza, ma li ha motivatamente ritenuti non decisivi, facendo correttaapplicazione del principio secondo cui per l’applicazione della disciplina del reato continuatonon è sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti o all'identità deititoli di reato, in quanto indice sintomatico non di attuazione di un progetto criminoso unitario,quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingenteconsumazione degli illeciti (cfr.

Sez. 1, n. 35806 del 20/4/2016, D'Amico, Rv. 267580 – 01;Sez. 5, n. 21326 del 6/5/2010, Faneli, Rv. 247356 – 01);Ritenuto, pertanto, che il ricorso si limita a reiterare argomenti già disattesiadeguatamente dall’ordinanza impugnata, sicché deve essere dichiarato inammissibile, conla conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO VALIANTE FRANCESCO CENTOFANTI