Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
Ordinanza — n. 17193/2026 — snpen KI-generiert

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it concerns only motivation, not substantive legal grounds.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 17193/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground of complaint was a lack of motivation regarding the requalification of conduct. The applicant argued that the lower court failed to reclassify the behavior under Article 73, Paragraph 5 of the relevant decree, despite meeting the prerequisites. The court rejected this since such complaints must address substantive issues like legal qualification or penalty legality, not merely the reasoning behind the decision.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 444 c.p.p.: A cassation appeal against a preliminary investigation judge's decision is inadmissible if it concerns only the motivation of the ruling, as it must instead address substantive grounds such as legal qualification or penalty legality.

Schlagwörter

KI-generiert
cassation appeal inadmissibility lack of motivation complaint preliminary investigation judge legal qualification error substantive vs procedural grounds Nichtigkeitsgründe Begründungsdichte ungenügende Substantiierung von Grundrechtsverletzungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
La doglianza, infatti, attiene al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2-bis cod.
Art. 444 c.p.p.
1.Premesso che con sentenza del 31/10/2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia applicava a Francesco Cozzolino - ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
- la pena di 3 anni di reclusione e 12mila euro di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
art. 444 cod. proc. pen
1.Premesso che con sentenza del 31/10/2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia applicava a Francesco Cozzolino - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
KI-generiert

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

a NAPOLI il 06/07/2004 avverso la sentenza del 31/10/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NOLA udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Premesso che con sentenza del 31/10/2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia applicava a Francesco Cozzolino - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di 3 anni di reclusione e 12mila euro di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando il difetto di motivazione quanto alla mancata riqualificazione della condotta ai sensi del comma 5 dell'art. 73 citato, pur ricorrendone i presupposti.

3. Rilevato che il ricorso è inammissibile. 3.1. La doglianza, infatti, attiene al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; motivi di censura - questi - che non sono in alcun modo dedotti nel ricorso in esame, che concerne soltanto La possibile riqualificazione della condotta nell'ipotesi di lieve entità, invero non contenuta nell'accordo sanzionatorio poi raggiunto.

5. Considerato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

P.Q.M