Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to prior agreement on sentencing under Art. 599-bis.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible without formalities. The appellant, Luigi Fusco, had previously agreed to the sentencing reduction in the appellate court under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court ruled that any subsequent complaints regarding the application of Article 129 were implicitly waived by this prior agreement.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: When parties agree on the sentencing measure under Article 599-bis, any subsequent appeal challenging the application of Article 129 is inadmissible as the appellant has implicitly renounced those grounds.
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KI-generiertVolltext
posto da: FUSCO LUIGI nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 04/08/1986 avverso la sentenza del 09/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premesso che con sentenza del 9/6/2025 la Corte di appello di Napoli, pronunciandosi ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., rideterminava nella misura del dispositivo la pena inflitta a Luigi Fusco con la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata a data 14/11/2024.
2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando la mancanza di motivazione quanto alla possibile applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
4. Rilevato che il ricorso è inammissibile. 4.1. A norma dell'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen. (inserito dalla I. 23 giugno 2017, n. 103), le parti possono dichiarare di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena o la sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. 4.2.
Ai sensi, poi, dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma introdotto ancora dalla I. n. 103 del 2017), la Corte di cassazione dichiara l'inammissibilità del ricorso - senza formalità di procedura - contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; contro tale provvedimento è ammesso il ricorso straordinario, a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen.
5. Tanto richiamato, emerge dunque evidente l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dal ricorrente, il quale - in sede di appello - ha rinunciato ai motivi di gravame in punto di responsabilità, provvedendo poi a concordare il trattamento sanzionatorio proprio ai sensi dell'art. 599-bis qui in esame. Con implicita rinuncia, quindi, alla doglianza sollevata in questa sede.
6. Considerato, di seguito, che il ricorrente deve condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il P.Q.M