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Ordinanza — n. 17188/2026 — snpen KI-generiert

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to late filing beyond the 15-day statutory deadline.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 17188/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it was filed three days after the statutory deadline expired. The defendant argued the lower court lacked motivation regarding the sentence length, but the appeal was submitted on October 24, 2025, following a judgment rendered on October 7, 2025. The court ruled that the 15-day limitation period under the Code of Criminal Procedure had been strictly violated, resulting in the dismissal of the request and an order for the appellant to bear the costs.

Legislator-Regeste

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Art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.: A cassation appeal filed after the expiration of the fifteen-day term is inadmissible, regardless of the alleged lack of motivation in the lower court's decision.

Schlagwörter

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cassation appeal statutory deadline inadmissible appeal time limit violation Code of Criminal Procedure verspätete Einwendungen Rechtzeitigkeit der Rechtsschrift ungerechtfertigte Verzögerung der Strafverfolgung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Premesso che la sentenza è stata pronunciata - presente l'imputato - il 7/10/2025 con motivazione contestuale e subito depositata, il termine per l'impugnazione - pari a 15 giorni, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. - scadeva il 22/10/2025.
Art. 133 cod. pen.
Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, censurando l'assenza di motivazione quanto alla misura della pena applicata, con violazione dell'art. 133 cod. pen.
Art. 444 cod. proc. pen.
Premesso che con sentenza del 7/10/2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese applicava a Abderrahim Lahrach - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di 3 anni, 7 mesi, 10 giorni di reclusione e 14.733,33 euro di multa in ordine ai reati di cui agli artt.
Artt. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 337, 648 cod. pen.
- la pena di 3 anni, 7 mesi, 10 giorni di reclusione e 14.733,33 euro di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 337, 648 cod. pen., 4, I.
I. 18 aprile 1975, n. 110
pen., 4, I. 18 aprile 1975, n. 110 2.
art. 444 cod. proc. pen
Premesso che con sentenza del 7/10/2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese applicava a Abderrahim Lahrach - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 133 cod. pen
Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, censurando l'assenza di motivazione quanto alla misura della pena applicata, con violazione dell'art. 133 cod. pen.
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Volltext

ato il 13/10/1996 avverso la sentenza del 07/10/2025 del GIP TRIBUNALE di VARESE udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che con sentenza del 7/10/2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese applicava a Abderrahim Lahrach - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di 3 anni, 7 mesi, 10 giorni di reclusione e 14.733,33 euro di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 337, 648 cod. pen., 4, I. 18 aprile 1975, n. 110 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, censurando l'assenza di motivazione quanto alla misura della pena applicata, con violazione dell'art. 133 cod. pen.

3. Rilevato che il ricorso è inammissibile, perché tardivo.

4. Premesso che la sentenza è stata pronunciata - presente l'imputato - il 7/10/2025 con motivazione contestuale e subito depositata, il termine per l'impugnazione - pari a 15 giorni, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. - scadeva il 22/10/2025. Il ricorso in esame, per contro, è stato depositato il 24/10/2025, come da attestazione della cancelleria G.i.p. del Tribunale di Varese del 27/10/2025, in atti.

4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara i P.Q.M