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Ordinanza — n. 17164/2026 — snpen KI-generiert

Cassation appeal dismissed for generic grounds; court upheld habitual crime finding despite low benefit amount.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 17164/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Cassation Court dismissed the appeal against a second-instance judgment that convicted the appellant for failing to report family income to INPS. The appellant argued that the benefit amount of €549.90 should trigger the non-prosecution clause for habitual crimes under Article 131 bis of the Penal Code. The court rejected this, noting the appeal was generic and failed to address the lower court's reasoning regarding the appellant's prior criminal record and the habitual nature of the conduct.

Legislator-Regeste

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Art. 131 bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen. The appeal is inadmissible if it is generic and does not confront the specific arguments of the contested judgment, particularly regarding the assessment of habitual conduct and prior criminal history.

Schlagwörter

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habitual crime threshold non-prosecution clause generic appeal grounds INPS reporting obligation criminal record relevance Invalideneinkommen Einkommensverzicht Entschädigung für Justizirrtümer

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 7, comma 1, D.L. n.4/2019
Art. 131 bis cod. pen.
Si ricorda che ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (Sez.
Art. 62, n. 4, cod. pen.
Il giudice a quo ha, tuttavia, ritenuto di attribuire rilevanza alla misura del beneficio economico erogato (pari a euro 54,99 mensili, per un totale di euro 549,90) riconoscendo la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Art. 186 Cost.
art 131 bis cod. pen
La ricorrente affida il ricorso ad un unico motivo, con il quale lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art 131 bis cod. pen., posto che il beneficio economico si è concretizzato nella somma di euro 549,90.
art. 616 cod. proc. pen
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
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Volltext

ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANCELLI LUCIANA nato a PRATO il 28/03/1967 avverso la sentenza del 06/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;Cancelli Luciana ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza emessa dal primo giudice in punto di trattamento sanzionatorio, ha condannato la ricorrente per il reato di cui all'art. 7, comma 1, D.L. n.4/2019, per aver omesso di comunicare all'INPS che alcuni componenti del nucleo familiare avevano conseguito redditi da lavoro.

La ricorrente affida il ricorso ad un unico motivo, con il quale lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art 131 bis cod. pen., posto che il beneficio economico si è concretizzato nella somma di euro 549,90. Il ricorso è generico e non si confronta con le argomentazioni della sentenza impugnata, la quale ha evidenziato le modalità della condotta e l'abitualità del reato, essendo l'imputata già gravata da due precedenti penali per reati contro il patrimonio.

Si ricorda che ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (Sez. U, n. •13681 del 25/02/2016 Ud. (dep. 06/04/2016 ) Rv. 266591). Il giudice a quo ha, tuttavia, ritenuto di attribuire rilevanza alla misura del beneficio economico erogato (pari a euro 54,99 mensili, per un totale di euro 549,90) riconoscendo la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.M