Italian Court dismisses appeal on drug trafficking conviction citing insufficient reasoning for minor quantity exception.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Italian Court of Cassation dismissed Ben Mabrouk Moez's appeal against his conviction for drug trafficking under Article 73, paragraph 4, of the Criminal Code. The appellant argued that the lower court failed to consider additional mitigating factors regarding the minor quantity of hashish possessed, relying solely on the weight of the evidence. The court rejected this claim, affirming that the appellate judgment correctly weighed the significant quantity found and the defendant's established involvement in the drug trade, rendering the appeal inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 73, comma 4, D.P.R. 309/1990; Art. 616 c.p.p.: The court's failure to explicitly address all mitigating circumstances does not render a conviction for minor drug quantity inadmissible if the overall reasoning sufficiently supports the denial of the statutory exception.
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KI-generiertVolltext
BEN MABROUK MOEZ nato il 03/05/1987 avverso la sentenza del 04/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;Ben Mabrouk Moez ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello ha confermato la condanna nei confronti dell'imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 4, D.P.R.309/90. Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio della motivazione in relazione al diniego dell'ipotesi di lieve entità di cui al quinto comma dell'art. 73 D.P.R.309/90, avendo considerato i giudici a quo esclusivamente il dato ponderale senza prendere in considerazione gli elementi ulteriori indicati con l'atto d'appello ai motivi aggiunti.
La censura è manifestamente infondata. La Corte d'appello ha, infatti, evidenziato la significatività del dato ponderale, rinvenuto nella disponibilità del ricorrente pari a grammi 100 lordi di hashish complessivi, e ha anche richiamato i precedenti penali, dai quali ha inferito lo stabile inserimento del ricorrente nel settore del narcotraffico. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P. P.Q.M