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Ordinanza — n. 17148/2026 — snpen KI-generiert

Italian court dismisses drug trafficking appeal, upholding consummated crime and social danger assessment.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 17148/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Italian Court of Cassation dismissed the appeal by Beatrice Magro and Calabrese Antonino regarding their conviction for importing cocaine. The court held that the crime was consummated upon the agreement between parties, not requiring physical delivery, and rejected the claim of attempted crime. Furthermore, the court affirmed the social danger assessment based on the defendant's organized criminal context rather than prior pardoned convictions.

Legislator-Regeste

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Art. 73, comma 1, D.P.R. 309/90; Art. 56 cod. pen.; Art. 203, 133 cod. pen.: The crime of drug trafficking is consummated upon the formation of consensus between parties without material delivery, and social danger is assessed based on the individual's personality and criminal context, not merely prior pardoned sentences.

Schlagwörter

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drug trafficking consummation consensus without delivery social danger assessment attempted crime defense organized criminal context

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 73, comma 1, D.P.R. 309/90
BEATRICE MAGRO;Calabrese Antonino ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte territoriale ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R.
Art. 56 cod. pen.
Con il primo motivo di ricorso, lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla consumazione del reato contestato, dovendosi qualificare i fatti come delitto tentato ai sensi dell'art. 56 cod. pen.
Art. 203 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
art. 56 cod. pen
Con il primo motivo di ricorso, lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla consumazione del reato contestato, dovendosi qualificare i fatti come delitto tentato ai sensi dell'art. 56 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez.6, n. 5301 del 04/06/1996
Sez.4, n. 3950 del 11/10/2011
Sez.4, n. 6781 del 23/01/2014
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000

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Volltext

BEATRICE MAGRO;Calabrese Antonino ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte territoriale ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. 309/90, in relazione all'importazione di due chilogrammi di cocaina, che veniva impedita a causa dell'arresto in flagranza dei cedenti. Il ricorrente formula due motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso, lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla consumazione del reato contestato, dovendosi qualificare i fatti come delitto tentato ai sensi dell'art. 56 cod. pen.

Con il secondo motivo di ricorso, lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla affermata pericolosità sociale e all'applicazione della misura di sicurezza, evidenziando di non essere stato interessato da altri procedimenti dopo il compimento dei fatti in contestazione e di aver mantenuto una condotta personale familiare e sociale impeccabile. In relazione al primo motivo di ricorso si osserva che è stato condivisibilmente affermato, in giurisprudenza, che, per aversi consumazione del delitto di cessione, non occorre che la droga venga materialmente consegnata all'acquirente, essendo sufficiente che sulla consegna si sia formato il consenso fra le parti (Sez.6, n. 5301 del 04/06/1996, Rv. 205646).

Il reato di vendita di sostanza stupefacente si consuma dunque in forza, ed al momento, del mero accordo tra le parti, finalizzato alla cessione, senza che occorra la traditio della sostanza e sempre che non si abbia motivo di ritenere che l'oggetto della compravendita sia, in realtà inesistente (Sez.4, n 3950 del 11/10/2011 Rv. 251736; Sez.4, 6781 del 23/01/2014, Rv. 259284). Nel caso in disamina il giudice a quo ha affermato che la trattativa non si era limitata a mere esternazioni programmatiche, ma prevedeva in modo specifico le condizioni di acquisto dello stupefacente e le condizioni di rivendita a terzi con conseguente individuazione dell'ammontare del guadagno che ne sarebbe conseguito pari a 2.000 € pro capite.

A nulla rileva l'eventuale esito della prova della qualità del campione, posto che in occasione dell'incontro svoltosi tra venditori e acquirenti erano stati già definiti tutti gli aspetti essenziali della vendita in ordine alla quantità e al prezzo, alle modalità di consegna e alle modalità di pagamento. È manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso, in quanto il giudice ha effettuato una valutazione di pericolosità sociale ai sensi degli artt. 203 e 133 cod. pen., non esclusivamente sulla base delle precedenti condanne per le quali è stata dichiarata l'estinzione della pena e ogni altro effetto penale, ma in ragione di una valutazione della personalità del soggetto e dei fatti, essendo emerso dal compendio probatorio che il ricorrente operava nell'ambito di un contesto criminale ben organizzato, che godeva di una fitta rete di soggetti affiliati e contigui e che si avvaleva di metodiche collaudate e reiterate utilizzando anche canali di riferimento internazionali.

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento 1consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M