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Ordinanza — n. 17142/2026 — snpen KI-generiert

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to provide critical legal reasoning in the grounds of appeal.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 17142/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Memoli Aniello against a second-instance conviction for drug possession. The appellant argued for the unconstitutionality of a procedural rule requiring public prosecutor conclusions to be communicated to the defense, but the court found the appeal inadmissible because it merely cited laws without providing the specific legal reasoning required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appellant was ordered to pay the costs of the proceedings and a fine.

Legislator-Regeste

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Art. 581, lett. c) c.p.p.; Art. 598 bis c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it deduces a constitutional question without expressing a critical legal assessment of the challenged decision's grounds, merely indicating the laws and constitutional articles involved.

Schlagwörter

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inadmissible appeal constitutional question critical legal reasoning drug possession procedural law

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 598 bis cod. proc. pen.
Il ricorrente, con unico motivo di ricorso articolato in due punti, lamenta violazione dell'art. 598 bis cod. proc. pen., e solleva la questione di costituzionalità della suddetta norma, nella parte in cui non prevede la comunicazione alla parte delle conclusioni del pubblico ministero.
Art. 581, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90
art. 73 D.P.R. 309/90
art. 598 bis cod. proc. pen
Il ricorrente, con unico motivo di ricorso articolato in due punti, lamenta violazione dell'art. 598 bis cod. proc. pen., e solleva la questione di costituzionalità della suddetta norma, nella parte in cui non prevede la comunicazione alla parte delle conclusioni del pubblico ministero.
art. 616 cod. proc. pen
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 5, n. 24054 del 27/04/2016
pen., i motivi di impugnazione debbono contenere l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta (Sez. 5, n. 24054 del 27/04/2016, Rv.
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000

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Volltext

da: MEMOLI ANIELLO nato a SALERNO il 08/03/1976 avverso la sentenza del 06/10/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;Memoli Aniello ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte d'appello lo ha condannato per il reato di cui al comma quinto dell'art. 73 D.P.R. 309/90, in relazione alla detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish, da cui erano estraibili 2.329 dosi medie singole, unitamente a un bilancino di precisione ancora intriso di residui di sostanza stupefacente.

Il ricorrente, con unico motivo di ricorso articolato in due punti, lamenta violazione dell'art. 598 bis cod. proc. pen., e solleva la questione di costituzionalità della suddetta norma, nella parte in cui non prevede la comunicazione alla parte delle conclusioni del pubblico ministero. Si duole inoltre ordine alla applicata recidiva e al trattamento sanzionatorio. In ordine alla prima doglianza, si precisa che il difensore del ricorrente ha presentato richiesta di trattazioni orale nel giudizio d'appello, dichiarata inammissibile per tardività.

La trattazione è avvenuta quindi in forma cartolare. Il difensore non ha depositato conclusioni scritte. Le conclusioni del Procuratore generale sono state rassegnate ai sensi dell'art. 598 bis cod. proc. pen. Il difensore non ha presentato memoria di replica. Tanto precisato, si osserva che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, deducendo una eccezione di illegittimità costituzionale, si limita ad indicare solo le disposizioni di legge ritenute illegittime e gli articoli della Costituzione che si assumono violati senza esprimere alcun vaglio critico in ordine ai capi del provvedimento impugnato, poichè, a norma dell'art. 581, lett. c), cod. proc. pen., i motivi di impugnazione debbono contenere l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta (Sez. 5, n. 24054 del 27/04/2016, Rv. 267113 - 01).

In ordine alla seconda doglianza, si ricorda che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento ai precedenti penali per furto commessi nel 2011, il precedente specifico del 2000 e una evasione commessa nel 2011. Inoltre, nel 2022, l'imputato ha commesso un tentato furto. Pertanto, il giudice ha ritenuto che il reato in contestazione sia manifestazione di una rinovata pericolosità.

Quanto alla quantificazione della pena, il giudice a quo ha richiamato il dato quantitativo di sostanza detenuta, da cui erano estraibili 2.329 dosi medie singole, ritenendo giustificato e congruo il discostamento della pena base dal minimo edittale previsto per la fattispecie di lieve entità, già benevolmente concessa dal primo giudice. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. 1 P.Q.MPAA ttsA13 MA 6 hsti , gdrzt a 2