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Ordinanza — n. 17135/2026 — snpen KI-generiert

Cassation appeal against requested penalty sentence dismissed for inadmissibility due to improper grounds.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 17135/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged a penalty imposed upon request under Article 444 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for acquittal based on lack of reasoning, but the law permits such appeals only regarding the defendant's will, legal qualification, or penalty illegality. Since the appeal did not address these specific statutory grounds, the request was rejected and the appellant ordered to pay a fine.

Legislator-Regeste

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Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: Appeals against penalty sentences upon request are admissible only for defects in the defendant's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty.

Schlagwörter

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appeal against requested penalty inadmissibility of cassation appeal Article 448 Code of Criminal Procedure legal qualification of facts penalty upon request

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
(da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 444, cod. proc. pen.
posto da: PENNETTA MARCO nato a LECCE il 11/06/1972 avverso la sentenza del 03/10/2025 del GIP TRIBUNALE di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;Pennetta Marco ricorre avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Zitierte Rechtsprechung

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Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000

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Volltext

posto da: PENNETTA MARCO nato a LECCE il 11/06/1972 avverso la sentenza del 03/10/2025 del GIP TRIBUNALE di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;Pennetta Marco ricorre avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione alla detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Il ricorrente lamenta, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata declaratoria di assoluzione ex art.129 cod. proc. pen. e illegalità conseguente della pena.

Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nel caso in esame il ricorrente ha allegato la carenza di motivazione circa la mancata applicazione di sentenza di proscioglimento. Quindi, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.Mi funti cg; Sani hl des