Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
Ordinanza — n. 17132/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal regarding sentencing balance as a matter of trial merits not reviewable on appeal.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 17132/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The Court of Cassation dismissed Vito Polieri's appeal against his conviction for cocaine possession for trafficking. The lower court balanced generic mitigating circumstances against the contested recidivism, deeming the conduct's actual gravity sufficient to justify the sentence. The court ruled that this balancing exercise is a discretionary power of the trial judge and cannot be reviewed on appeal unless the reasoning is logically flawed.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 616 c.p.p.; Art. 133 c.p.: The appellate court's assessment of the balance between aggravating and mitigating circumstances constitutes an exercise of the trial judge's evaluative power, which is unreviewable on appeal provided the reasoning is congruent with the statutory parameters.

Schlagwörter

KI-generiert
appellate review limits sentencing balance generic mitigating circumstances recidivism equivalence trial judge discretion cocaine trafficking cassation inadmissibility

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 616 c.p.p.
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 133 c.p.
Art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90
Evidenzia che il giudice da un lato ha qualificato il fatto ai sensi dell'ipotesi di lieve entità ai sensi del comma quinto dell'art. 73 D.P.R.309/1990, dall'altro ha fatto richiamo, nella determinazione del trattamento sanzionatorio, alla "effettiva gravità della condotta".
art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90
Evidenzia che il giudice da un lato ha qualificato il fatto ai sensi dell'ipotesi di lieve entità ai sensi del comma quinto dell'art. 73 D.P.R.309/1990, dall'altro ha fatto richiamo, nella determinazione del trattamento sanzionatorio, alla "effettiva gravità della condotta".
art. 73 D.P.R.309/1990
Evidenzia che il giudice da un lato ha qualificato il fatto ai sensi dell'ipotesi di lieve entità ai sensi del comma quinto dell'art. 73 D.P.R.309/1990, dall'altro ha fatto richiamo, nella determinazione del trattamento sanzionatorio, alla "effettiva gravità della condotta".
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
Sez. 5 n. 331_14 del 08/10/2020
pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5 n. 331_14 del 08/10/2020 Ud.
Conf. n. 10379/1990
279838; Conf. n. 10379/1990, Rv.
n. 3163/1988
184914; n. 3163/1988, Rv.
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

posto da: POLIERI VITO nato a BARI il 17/07/1970 avverso la sentenza del 04/04/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;Vito Polieri ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione, per il reato di cui all'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90, per aver detenuto, a fini di spaccio, sostanza stupefacente di tipo cocaina.

Il ricorrente lamenta, con un unico motivo di ricorso, vizio della motivazione in relazione al giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche riconosciute equivalenti rispetto alla contestata recidiva. Evidenzia che il giudice da un lato ha qualificato il fatto ai sensi dell'ipotesi di lieve entità ai sensi del comma quinto dell'art. 73 D.P.R.309/1990, dall'altro ha fatto richiamo, nella determinazione del trattamento sanzionatorio, alla "effettiva gravità della condotta". La doglianza esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito, ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Si è infatti affermato che in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5 n. 331_14 del 08/10/2020 Ud. (dep. 25/11/2020) Rv. 279838; Conf. n. 10379/1990, Rv. 184914; n. 3163/1988, Rv. 180654). La Corte territoriale ha affermato, con motivazione non sindacabile in questa sede, di voler disattendere la richiesta di prevalenza e, pur affermando che il ricorrente ha reso dichiarazioni auto accusatorie e consegnato agli operanti l'intero quantitativo di sostanza detenuta, ha ritenuto adeguato il regime di equivalenza in ragione della effettiva gravità della condotta, considerato che si contesta la detenzione di due involucri contenenti ciascuno 100 grammi di cocaina.

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichi P.Q.M