Cassation appeal dismissed as inadmissible for applying sentencing without verifying statutory exemption grounds under Art. 129.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible against a preliminary ruling that sentenced the defendant without verifying statutory exemption grounds. The appellant argued for a violation of Art. 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court applied established case law limiting appeals to specific statutory violations. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In plea-bargain proceedings, a cassation appeal against a sentencing ruling is inadmissible if it merely applies the penalty without verifying the insubstantiality of exemption grounds under Art. 129, as such appeals are limited to the specific statutory violations enumerated in the law.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertVolltext
I 05HY4G8) nato il 08/05/1994 avverso la sentenza del 30/10/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VERONA udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NATI] Said, imputato del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa nei suoi confronti in data 30/10/2025 dal G.i.p. del Tribunale di Verona, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; ritenuto che le censure siano manifestamente infondate, dovendo farsi applicazione del consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate perché palesemente estranee al novero dei motivi deducibili ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.» (Sez.
Fer., ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01); ritenuto che debba conseguentemente adottarsi una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammis P.Q.M