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Ordinanza — n. 16994/2026 — snpen KI-generiert

Cassation appeal dismissed as inadmissible for applying plea bargain sentencing without verifying statutory exemption grounds.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 16994/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a plea bargain sentencing decision, arguing the court failed to verify statutory exemption grounds under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The Court rejected this, citing established jurisprudence that such appeals are inadmissible when the plea bargain sentence is applied without explicit mention of these exemptions.

Legislator-Regeste

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: In plea bargain proceedings, a cassation appeal challenging the application of the sentence for failure to verify statutory exemption grounds is inadmissible.

Schlagwörter

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plea bargain sentencing cassation inadmissibility statutory exemption grounds Criminal Procedure Code manifestly unfounded appeal Einstellung des Verfahrens Rückzug des Rechtsbegehrens Verfahrensrügen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 129 cod. proc. pen.
pen., lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 129 cod.
Art. 444 cod. proc. pen.
309 del 1990, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa nei suoi confronti in data 14/06/02 dal Tribunale di Lecce, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art.
art. 444 cod. proc. pen
309 del 1990, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa nei suoi confronti in data 14/06/02 dal Tribunale di Lecce, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art.
art. 129 cod. proc. pen
pen., lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 129 cod.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. Fer., ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui
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Volltext

SHA VINCENZO nato a LECCE il 22/07/1996 avverso la sentenza del 14/06/2018 del TRIBUNALE di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che DE RICCARDIS Sasha Vincenzo, imputato del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa nei suoi confronti in data 14/06/02 dal Tribunale di Lecce, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; ritenuto che le censure siano manifestamente infondate, dovendo farsi applicazione del consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate perché palesemente estranee al novero dei motivi deducibili ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.» (Sez.

Fer., ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01); ritenuto che debba conseguentemente adottarsi una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammis P.Q.M