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Ordinanza — n. 16986/2026 — snpen KI-generiert

Cassation appeal dismissed as inadmissible for applying plea bargain sentencing without verifying statutory exemption grounds.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 16986/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the sentencing judgment for allegedly failing to verify statutory exemption grounds under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The Court ruled that such appeals are inadmissible in plea bargain cases because the law explicitly limits review to specific, obvious violations of law.

Legislator-Regeste

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: In plea bargain proceedings, a cassation appeal challenging the application of the sentence for the alleged non-verification of statutory exemption grounds is inadmissible.

Schlagwörter

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plea bargain sentencing cassation inadmissibility statutory exemption grounds Criminal Procedure Code manifestly unfounded appeal Nichtigkeitsgründe wirtschaftlich bedingte Entlassung wirtschaftliche Härte

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 129 cod. proc. pen.
pen., lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 129 cod.
Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Rilevato che HAMZA Hassani, imputato del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa nei suoi confronti in data 22/10/2025 dal G.i.p.
Art. 444 cod. proc. pen.
del Tribunale di Bergamo, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Bergamo, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art.
art. 129 cod. proc. pen
pen., lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 129 cod.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. Fer., ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui
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Volltext

posto da: HAMZA HASSANI nato il 30/11/1991 avverso la sentenza del 22/10/2025 del GIP TRIBUNALE di BERGAMO udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che HAMZA Hassani, imputato del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa nei suoi confronti in data 22/10/2025 dal G.i.p. del Tribunale di Bergamo, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; ritenuto che le censure siano manifestamente infondate, dovendo farsi applicazione del consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate perché palesemente estranee al novero dei motivi deducibili ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.» (Sez.

Fer., ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01); ritenuto che debba conseguentemente adottarsi una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende; P.Q. M. Dichiara inamm P.Q.M