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Ordinanza — n. 16978/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal against false income declaration conviction due to lack of subjective intent defense.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 16978/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, upholding the conviction for false declarations aimed at obtaining the citizenship income. The defense argued the conviction lacked motivation regarding the daughter's actual living situation and the defendant's subjective intent, but the court found these arguments merely reiterative of lower court findings. The court ruled that ignorance of the right to receive the benefit constitutes a criminal error, thereby excluding the defense of lack of intent.

Legislator-Regeste

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Art. 5 cod. pen.; Art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4: In cases of false declarations to obtain citizenship income, ignorance of the right to receive the benefit constitutes a criminal error that does not exclude the existence of intent.

Schlagwörter

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false declarations citizenship income subjective intent criminal error inadmissible appeal dolo ex art. 5 reiterative arguments falsche Beweisaussage der Partei

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 5 cod. pen.
26, si risolve in un errore su legge penale, che non esclude la sussistenza del dolo ex art. 5 cod. pen., in quanto l'anzidetta disposizione integra il precetto penale di cui all'art.
Art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26
pen., in quanto l'anzidetta disposizione integra il precetto penale di cui all'art. 7 del citato d.I.» (Sez.
art. 5 cod. pen
26, si risolve in un errore su legge penale, che non esclude la sussistenza del dolo ex art. 5 cod. pen., in quanto l'anzidetta disposizione integra il precetto penale di cui all'art.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 2 n. 23265 del 07/05/2024, El Hadraoui, Rv. 286413 - 01
7 del citato d.I.» (Sez. 2 n. 23265 del 07/05/2024, El Hadraoui, Rv. 286413 - 01); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M
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Volltext

posto da: DI MAIO ROSA nato a CASTELVETRANO il 09/09/1971 avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che DI MAIO Rosa - imputata del reato di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del c.d. reddito di cittadinanza - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 19/05/2025, con cui la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Marsala; rilevato che la difesa ha dedotto, da un lato, vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato, attesa la conformità della dichiarazione alle risultanze dei certificati di anagrafe quanto alla convivenza con la figlia CAMPANELLA Chiara, nonché con riferimento alla ritenuta sussistenza, in capo alla ricorrente, dell'elemento soggettivo con riferimento al rilievo ostativo, all'accoglimento della domanda, della non rispondenza alla realtà di quanto dichiarato in ordine alla figlia; ritenuto che il primo ordine di censure, ripreso e sviluppato nella memoria depositata, sia meramente reiterativo delle doglianze formulate in appello e comunque manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale ricostruito i fatti e la loro rilevanza penale in termini immuni da censure qui deducibili, risultando decisivo il fatto che la figlia della DI MAIO si trovava in struttura protetta sin da epoca precedente alla presentazione delle dichiarazioni, a seguito di provvedimento del Tribunale di Firenze di allontanamento dalla casa familiare; ritenuto che tale situazione, evidentemente diversa dalle risultanze anagrafiche e ben nota alla DI MAIO, aveva consentito a quest'ultima di accedere illegittimamente al beneficio, e che le doglianze in punto di elemento psicologico devono essere disattese, alla luce del consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza, l'ignoranza o l'errore circa la sussistenza del diritto a percepirne l'erogazione, in difetto dei requisiti a tal fine richiesti dall'art. 2 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, si risolve in un errore su legge penale, che non esclude la sussistenza del dolo ex art. 5 cod. pen., in quanto l'anzidetta disposizione integra il precetto penale di cui all'art. 7 del citato d.I.» (Sez. 2 n. 23265 del 07/05/2024, El Hadraoui, Rv. 286413 - 01); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M