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Ordinanza — n. 16941/2026 — snpen KI-generiert

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as facts are exclusively within the trial court's power.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 16941/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the criminal appeal by Massimo Sorti inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for a different factual reconstruction regarding the possession of drugs under Articles 586-bis and 648 of the Penal Code. The court rejected this because the trial judge's evaluation of facts is exclusive to the court of first instance and cannot be re-evaluated on appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; The Court of Cassation lacks the power to re-evaluate factual elements established by the court of first instance, reserving such assessment exclusively to the trial judge.

Schlagwörter

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criminal appeal inadmissibility factual evaluation exclusive court of first instance drug possession charges reconstruction of facts Nachahmung Arzneimittel und kosmetische Mittel Zwangsmedikation

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 360, n. 5 c.p.p.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv.207944
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv.207944);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.
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Volltext

Corte d'appello di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso Massimo Sorti; rilevato che l’unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce erroneaapplicazione della legge e vizio di motivazione rilevandone l’omissione e la carenza in ordinealla dichiarazione della penale responsabilità per i reati di cui agli artt. 586-bis e 648 cod.pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere unainammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottatidal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitatole ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4-5 nelle quali la Corte diappello di Milano evidenzia che l’ingente quantità di farmaci detenuta dall’odierno ricorrenteè manifestativa della volontà di commercializzazione degli stessi);che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' deglielementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva,riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv.207944);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA MINUTILLO TURTUR LUCIANO IMPERIALI