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Ordinanza — n. 16937/2026 — snpen KI-generiert

Italian Court dismisses appeal as arguments are repetitive and fail to challenge specific factual errors.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 16937/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassazione declared the appeals by Stefania Sejdovic and Angela Seferovic inadmissible. The defense argued for reclassifying the crime from attempted robbery to attempted theft and aggravated theft, but the court found these grounds repetitive without addressing specific factual distortions. The court upheld the lower court's reasoning that the violent conduct precluded a theft charge while the property removal satisfied the robbery element.

Legislator-Regeste

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: Appeals must present new grounds or specific factual challenges; repetitive arguments that merely reiterate the appellate court's reasoning without identifying concrete errors are inadmissible.

Schlagwörter

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inadmissible appeal repetitive grounds robbery classification theft aggravation factual distortion versuchter Raub qualifizierter Raub Entreissdiebstahl

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
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Volltext

I il 05/04/2001avverso la sentenza del 03/07/2025 della Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di Stefania Sejdovic ed Angela Seferovic, conunico atto;rilevatoche il primo ed il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole dellaviolazione di legge e del vizio di motivazione, rispettivamente, per la mancata riqualificazionedella rapina impropria nell’ipotesi tentata del medesimo delitto (primo motivo) e per lamancata riqualificazione in furto aggravato (secondo motivo), non sono consentiti, in quantoentrambi del tutto reiterativi, in assenza di un effettivo confronto con il decisum della Corte diappello;che, in particolare, entrambi i motivi risultano viziati laddove, omettendo di individuarespecifici e decisivi travisamenti di emergenze probatorie, denunciano l’illogicità dellamotivazione sulla base di una lettura dei dati processuali del tutto alternativa e propongonocriteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, che con argomenticoerenti e giuridicamente corretti, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento circa lasussistenza della rapina impropria;che, a pag. 4 dell’impugnata sentenza, è adeguatamente richiamato il consolidatoprincipio di diritto che considera sufficiente, ai fini della consumazione del reato di rapina, lasola sottrazione della res, mentre a pag. 5, la Corte mette in evidenza la condotta violentache, nel caso di specie, non consente di configurare il più lieve reato di furto aggravato;rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condannadelle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascunain favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA MINUTILLO TURTUR LUCIANO IMPERIALI