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Ordinanza — n. 16929/2026 — snpen KI-generiert

Italian court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding criminal liability and subjective elements.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 16929/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Fraccacreta Fabrizio inadmissible due to a lack of concrete specificity in the grounds raised. The appellant argued for a re-evaluation of evidence and a reconstruction of facts, but the court found these arguments generic and unrelated to the specific reasoning of the lower court's decision. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the statutory requirements for admissibility under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Legislator-Regeste

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Art. 581 c.p.p.; Appeals lacking concrete specificity regarding the facts or legal grounds are inadmissible as they do not allow the court to identify the precise errors committed by the lower judiciary.

Schlagwörter

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lack of specificity inadmissible appeal criminal liability subjective elements Article 581 c.p.p. re-evaluation of evidence judicial review limits wirtschaftliche Abhängigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 581 c.p.p.
art. 581 cod. proc. pen

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico
Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, O.
Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, O.,Rv.
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota
262965-01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv.262575-01; Sez.
Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto
Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, Fasciani
Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano
210157-02;Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv.
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco
Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato
255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv.259435-01; Sez.
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Botartour Sami
11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv.259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Botartour Sami, Rv.
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Volltext

parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso di Fraccacreta Fabrizio;ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali è stato dedotto il viziodella motivazione in ogni sua forma e la violazione del principio dell’oltre ogni ragionevoledubbio, in punto di accertamento della responsabilità con particolare riferimento all’elementosoggettivo del reato ascritto, risultano privi di concreta specificità, oltre che meramentereiterativi in assenza di confronto con le logiche e non censurabili argomentazioni della Cortedi appello, e tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativaricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice delmerito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione dispecifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 5,n. 51604 del 19/09/2017, D’Ippedico, Rv. 271623-01;

Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, O.,Rv. 262965-01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv.262575-01; Sez. 2, n.20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01; Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, Fasciani, Rv.278745-01);che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la suagenericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra lacomplessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste afondamento dell’impugnazione (Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157-02;Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945-01;

Sez. 5, n. 28011 del15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv.259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Botartour Sami, Rv. 277710 -01);che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto i fatti, per comericostruiti, nella fattispecie oggetto di contestazione e condanna ampiamente esplicitando leragioni del loro convincimento, specificamente analizzando la portata delle testimonianze edella documentazione acquisita la presenza di espliciti riscontri al narrato (si vedano pagg. 5e seg. dove sono state valorizzate le testimonianze delle due lavoratrici Greco e Frattini,nonché il ruolo svolto dal ricorrente quale consulente del lavoro, in diretta relazione, per illegame coniugale tra gli stessi ricorrente, con la lavoratrice apparentemente dipendente delJin Binbin);considerato conseguentementeche tali doglianze inerenti alla prova della penaleresponsabilità delle condotte imputate sono del tutto prive dei requisiti di specificità previsti,a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzionigeneriche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e deicorrelati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA MINUTILLO TURTUR LUCIANO IMPERIALI