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Ordinanza — n. 16926/2026 — snpen KI-generiert

Court dismisses appeal claiming video surveillance identification of suspects violates law and reasoning standards.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 16926/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the defense's claim that the Public Prosecutor's identification of suspects via video surveillance violated legal provisions. The court found the complaint aimed at re-evaluating evidence already properly assessed in the appellate stage rather than correcting legal errors. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Legislator-Regeste

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: The Court of Cassazione cannot re-examine the evidentiary value of non-formal recognitions made by judicial officers through video surveillance, as such assessments fall within the exclusive domain of the trial judge's free conviction.

Schlagwörter

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inadmissible appeal video surveillance evidence judicial recognition free conviction principle non-formal proof public prosecutor role evidentiary value Arbeitsbewilligungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363-ter c.p.p.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella
Sez. 4, n. 25658 del 27/06/2011, Sula Taulant
Sez. 2, n. 33567 del 13/05/2009, Perrone
Sez. 2, n. 41375 del 05/07/2023, Di Maio
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Volltext

ella Corte d'appello di L'Aquiladato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso di Fouad Boujarmoune;considerato che l’unico motivo di doglianza, con cui la difesa si duole della violazione dilegge e del vizio di motivazione in ordine all’individuazione degli imputati effettuata da unoperatore di P.G. tramite la visione delle immagini tratte dal circuito di videosorveglianza,non è consentito, oltre che manifestamente infondato;che il motivo risulta finalizzato ad ottenere, mediante doglianze in punto di fatto giàmotivatamente respinte in appello, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea alsindacato di legittimità, finalizzato invece a riscontrare l’esistenza di un logico apparatoargomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alleacquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);che, peraltro, risulta pacifico l’insegnamento della giurisprudenza di questa Cortesecondo cui, il giudice di merito possa trarre il proprio convincimento anche da ricognizioninon formali (come l’individuazione fotografica), utilizzabili in virtù dei principi di nontassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice, atteso che la valenzadimostrativa della prova sta non nell’atto in sé, bensì nella testimonianza che da contodell’operazione ricognitiva (Sez. 4, n. 25658 del 27/06/2011, Sula Taulant, non massimata;Sez. 2, n. 33567 del 13/05/2009, Perrone, non massimata); deve ribadirsi inoltre che «Ilriconoscimento dell'imputato effettuato da un operatore di polizia giudiziaria mediante lavisione delle immagini riprese da telecamere di sicurezza costituisce prova atipica sullaquale è ammissibile la testimonianza dell'operatore che vi ha direttamente proceduto.»(Sez. 2, n. 41375 del 05/07/2023, Di Maio, Rv. 285160);che, in primo grado si è svolto il giudizio abbreviato, con ciò che ne consegue quantoalla piena utilizzabilità e portata degli atti acquisiti, sicché le individuazioni effettuate in fasedi indagine – certamente utilizzabili – non sono più contestabili, dovendosi considerarerimessa al solo apprezzamento del giudice di merito la valutazione dell’efficacia probatoriadel riconoscimento operato, che rimane così estranea al sindacato di legittimità;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA MINUTILLO TURTUR LUCIANO IMPERIALI