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Ordinanza — n. 16925/2026 — snpen KI-generiert

Italian Court dismisses appeals as generic and lacking specific factual arguments under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 16925/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassazione declared the appeals by Pizzingrilli and Samante inadmissible, ordering them to pay court costs. The applicants argued for acquittal based on evidentiary errors and subjective intent, but the court found their arguments generic and lacking specific factual engagement. Consequently, the court ruled that the lower court's reasoning was sound and the appeals failed to meet the strict specificity requirements of Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Legislator-Regeste

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Art. 581 c.p.p.; Art. 633 c.p.; Art. 521 c.p.p.: Appeals must be specific and avoid generic allegations; failure to precisely articulate legal grounds and correlate them with the lower court's reasoning renders the appeal inadmissible.

Schlagwörter

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inadmissible appeals generic arguments specificity requirement Article 581 c.p.p. evidentiary review subjective intent court costs Hausfriedensbruch

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 633 cod. pen.
Art. 521 cod. proc. pen.
Art. 581 cod. proc. pen.
art. 633 cod. pen
art. 521 cod. proc. pen
art. 581 cod. proc. pen

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico
Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, O.
271623-01;Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv.
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota
Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto
7667 del 29/01/2015,Cammarota, Rv.262575-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv.
Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, Fasciani
Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano
210157-02;Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv.
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco
Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato
255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv.259435-01; Sez.
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Botartour Sami
11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv.259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Botartour Sami, Rv.
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Volltext

PPINE il 31/07/1997avverso la sentenza del 01/07/2025 della Corte d'appello di L'Aquiladato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetti i ricorsi di Pizzingrilli Mauro e Samante Cherry e la memoria della difesa con laquale sono state ribadite le conclusioni proposte con i ricorsi;ritenuto che i motivi proposti per il Pizzingrilli e la Samante possano essere trattaticongiuntamente perché del tutto sovrapponibili e strettamente connessi, in particolare:- violazione ed erronea applicazione dell’art. 633 cod. pen., nonché vizio dellamotivazione perché contraddittoria ed illogica quanto alla ritenuta sussistenza dell’elementosoggettivo;- travisamento della prova e motivazione apparente sempre quanto alla integrazionedella condotta e ricorrenza dell’elemento soggettivo del reato ascritto;- violazione di norme processuali e vizio della motivazione per erronea valutazionedelle prove, in assenza di considerazione di circostanze favorevoli al ricorrente, conmancanza e incoerenza della motivazione;- travisamento della prova per errata percezione delle risultanze processuali, quantoalle caratteristiche dell’immobile e situazione dei ricorrenti;- violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. per difetto di correlazione tra imputazione esentenza;- vizio della motivazione per omessa motivazione sulla richiesta di assoluzione inpresenza di buona fede ed errore scusabile;- condanna in assenza di prova oltre ogni ragionevole dubbio, sono tutti nonconsentiti in quanto reiterativi (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D’Ippedico, Rv. 271623-01;Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965-01;

Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015,Cammarota, Rv.262575-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01; Sez. 2,n. 10255 del 29/11/2019, Fasciani, Rv. 278745-01) e finalizzati ad introdurre una letturaalternativa del merito non consentita in questa sede;che tali motivi sono anche generici in assenza di effettivo confronto con la argomentatadecisione della Corte di appello in punto di accertamento della responsabilità;che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la suagenericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra lacomplessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste afondamento dell’impugnazione (Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157-02;Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945-01;

Sez. 5, n. 28011 del15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv.259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Botartour Sami, Rv. 277710 -01);che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto i fatti, per comericostruiti, nelle fattispecie oggetto di contestazione e condanna ampiamente esplicitando leragioni del loro convincimento, specificamente analizzando la l’insieme di elementiinequivoci di prova quanto alla condotta ascritta (si vedano pag. 2 e 3 e segg. con specificaanalisi delle deduzioni della difesa quanto alle caratteristiche della azione di introduzione inassenza di titolo legittimo posta in essere, oltre che quanto alla chiara connotazionedell’elemento soggettivo, tenuto conto della portata dell’evocato contratto di locazione edivieto di subaffitto, con conseguente piena prova della consapevolezza della permanenzanell’immobile in assenza di titolo ed in violazione di legge);considerato, conseguentemente,che tali doglianze inerenti alla prova della penaleresponsabilità ed alla caratterizzazione circostanziale delle condotte imputate sono del tuttoprive dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragionidi diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’attoimpugnato;rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condannadei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA MINUTILLO TURTUR LUCIANO IMPERIALI