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Ordinanza — n. 16922/2026 — snpen KI-generiert

Italian Court dismisses appeal as generic and reiterative, refusing to re-evaluate facts or law.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 16922/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a violation of law and procedural defects regarding liability, but the court found these arguments merely reiterative without engaging with the lower court's reasoning. Consequently, the appellate court's detailed analysis of evidence and sentencing factors was upheld as sufficient and free from legal error.

Legislator-Regeste

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Art. 360 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals must contain new arguments distinct from the lower court's reasoning; generic or repetitive claims regarding the merits or sentencing are inadmissible.

Schlagwörter

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inadmissible appeal reiterative arguments violation of law procedural defect court costs Cassa delle ammende appellate review Nichtigkeitsgründe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 360 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
art. 648 cod. pen

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico
Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, O.
Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv.
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota
262965-01;Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv.262575-01; Sez.
Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto
Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, Fasciani
250362-01; Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, Fasciani, Rv.
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Volltext

03/2025 della Corte d'appello di Leccedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di Solenne Liberto;ritenuto che il primo motivo di ricorso con il quale si deduce la ricorrenza di violazione dilegge e vizio della motivazione in ogni sua forma quanto alla affermazione di responsabilitànon è consentito in quanto totalmente reiterativo, in assenza di confronto con la motivazionedella Corte di appello ed è caratterizzato dalla proposizione di una lettura alternativa delmerito ritenuta più convincente non consentita in questa sede (Sez. 5, n. 51604 del19/09/2017, D’Ippedico, Rv. 271623-01;

Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965-01;Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv.262575-01; Sez. 2, n. 20806 del05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01; Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, Fasciani, Rv. 278745-01) a fronte di una argomentata considerazione degli elementi di prova in assenza di aporieo violazione di legge (pag. 3 e seg. quanto alla dinamica dei atti, presentazione delledenunce e luogo di rinvenimento di beni);che sono del tutto generici e reiterativi il secondo e terzo motivo di ricorso quanto alladosimetria della pena e trattamento sanzionatorio, avendo la Corte di appello specificamenteevidenziato, con motivazione congrua ed in assenza di manifesta illogicità, i motivi perescludere l’applicazione del quarto comma dell’art. 648 cod. pen., per giungere quindi allaconferma del trattamento sanzionatorio (pag. 4 dove è stata valorizzata la natura dei beni ela presenza di un precedente per furto);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA MINUTILLO TURTUR LUCIANO IMPERIALI