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Ordinanza — n. 16842/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal regarding generic mitigating circumstances due to lack of positive personality elements.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 16842/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to grant generic mitigating circumstances. The appellant argued for leniency based on the absence of negative personality traits, but the court found no positive signs of repentance and deemed the defendant's consent to evidence gathering merely a technical defense strategy. Consequently, the conviction was confirmed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Legislator-Regeste

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Art. 62-bis cod. pen.; Art. 493, comma 3 cod. proc. pen.: The application of generic mitigating circumstances requires positive elements indicating a change in the subject's personality, and mere consent to evidence acquisition does not constitute such an element.

Schlagwörter

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generic mitigating circumstances positive personality elements repentance signs evidence consent validity procedural inadmissibility penal code provisions defense strategy analysis Strafmilderung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 62-bis cod. pen.
Art. 493, comma 3 cod. proc. pen.
3 della sentenza impugnata), e che il consenso all'acquisizione degli atti d'indagine, ai sensi dell'art. 493, comma 3, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
281879 - 03); per altro verso, individuato nel contesto e nella modalità del fatto elementi ostativi a una riduzione di pena; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 62-bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
281879 - 03); per altro verso, individuato nel contesto e nella modalità del fatto elementi ostativi a una riduzione di pena; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
Sez. 3, n. 19155 del 15/04/2021
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Volltext

to a NAPOLI il 19/02/1969 avverso la sentenza del 28/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Giovanna Giordano, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze generiche, è inammissibile, avendo la Corte di appello - con una valutazione di fatto non manifestamente illogica, e quindi non censurabile in sede di legittimità - per un verso, ribadito l'insussistenza di situazioni valutabili ex art. 62-bis cod. pen., in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui l'applicazione delle circostanze in esame non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590), considerando che l'asserita ammissione del fatto risulta smentita dalla "assenza di effettivi segni di resipiscenza" (cfr. p. 3 della sentenza impugnata), e che il consenso all'acquisizione degli atti d'indagine, ai sensi dell'art. 493, comma 3, cod. proc. pen., non costituisce un elemento valorizzabile ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, trattandosi di una estrinsecazione della difesa tecnica riguardo alla strategia nell'acquisizione della prova in sede dibattimentale che non esplica alcun effetto in relazione alla posizione dell'imputato (Sez. 3, n. 19155 del 15/04/2021, 0., Rv. 281879 - 03); per altro verso, individuato nel contesto e nella modalità del fatto elementi ostativi a una riduzione di pena; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

P.Q.M