Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of legal grounds for challenging sentencing.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Court of Cassation declared the appeal filed by Angelo Ruggieri inadmissible because the cited grievances regarding recidivism and sentencing lack legal standing in a legitimacy review. The court noted that the lower court's decision was sufficiently motivated, correctly rejecting general mitigating factors due to the defendant's criminal history and finding the penalty proportionate to his dangerousness. Consequently, the appeal was rejected without a merits examination, adhering to procedural rules limiting the scope of cassation reviews.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they challenge the determination of recidivism, the application of general mitigating circumstances, or the sentencing itself, provided the lower court's decision is sufficiently motivated and based on a proper examination of the defense's arguments.
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KI-generiertVolltext
nato a TORRE DEL GRECO il 27/07/1969 avverso la sentenza del 06/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;OSSERVA Ritenuto che il ricorso, proposto da Angelo Ruggieri, è inammissibile, perché le censure prospettate non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, in quanto volte a contrastare la mancata esclusione della recidiva, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la determinazione della pena, malgrado la sentenza impugnata risulti sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (cfr. pagina tre della sentenza impugnata, in cui sono state disattese le deduzioni difensive, evidenziandosi che i precedenti penali dell'imputato ostano al riconoscimento delle attenuanti generiche; che i fatti per cui si procede sono rivelatori di una spiccata pericolosità che giustifica l'applicazione della recidiva e che la pena, leggermente superiore al minimo editale, è proporzionata ai fatti e alla personalità dell'imputato); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P. Q. M. Di P.Q.M