Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grievances require factual re-evaluation outside cassation review scope.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Court of Cassation declared the appeal by Saturday Miracle inadmissible, citing grievances regarding the drug trafficking charge and burden of proof. The court determined these arguments merely requested a re-evaluation of evidence already properly assessed by the lower court. Consequently, the appeal was rejected under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90; Art. 616 c.p.p.: Grievances requiring a re-evaluation of evidence or alternative reading of sources are inadmissible in cassation as they fall outside the scope of legal review.
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KI-generiertVolltext
o il 10/04/1998 avverso la sentenza del 27/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;OSSERVA Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Saturday Miracle avverso la sentenza in epigrafe è inammissibile; ritenuto che le censure, relative alla sussistenza del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, con riferimento al difetto della finalità di cessione a terzi della detenzione di sostanza stupefacente, e alla violazione del principio del raggiungimento della prova della responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio, nonché al diniego dell'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e dell'art. 62-bis cod. pen., sono tese a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagine due e tre della sentenza impugnata); rilevato che la pena base e gli aumenti a titolo di continuazione sono stati determinati avuto riguardo all'oggettiva gravità del fatto complessivamente considerato, alle modalità esecutive del reato e all'intensità del dolo dell'imputato; ritenuto che in ordine alle deduzioni formulate nella memoria possono ribadirsi le argomentazioni innanzi formulate; considerato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiar P.Q.MNO, "rzia De 2