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Ordinanza — n. 16719/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal for resistance to public official, upholding lower court's adequate reasoning on facts and law.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 16719/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation dismissed the appeal against the Court of Appeal of L'Aquila regarding charges of resistance to a public official. The appellant argued for the inadmissibility of the lower court's decision, but the higher court found the appellate judgment sufficiently motivated regarding the specific facts of the reckless driving maneuvers used to evade police. Consequently, the court rejected the arguments concerning the justification under Article 393-bis of the Penal Code and the procedural inadmissibility of the appeal, ordering the appellant to pay court costs.

Legislator-Regeste

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Art. 393-bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: The Court of Cassation holds that an appellate court's decision is valid if it adequately explains how the defendant's actions concretely obstructed public functions and induced a perception of danger, and if censure of justification arguments is not repetitive when based on a lack of concrete data for reasonable belief.

Schlagwörter

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resistance to public official reckless driving evasion procedural inadmissibility justification defense court costs award Einstellung des Strassenverkehrsverfahrens Ermächtigung zur Strafverfolgung Nötigung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 393-bis c.p.
Art. 616 c.p.p.
Monica Passamonti, difensore del ricorrente, per contestare l'inammissibilità del ricorso non fa che reiterare le medesime censure connotate dai medesimi profili di genericità e conseguente inammissibilità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.
art. 393-bis cod. pen
art. 616 c.p
Monica Passamonti, difensore del ricorrente, per contestare l'inammissibilità del ricorso non fa che reiterare le medesime censure connotate dai medesimi profili di genericità e conseguente inammissibilità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 6. N.4457 del 16/10/2018, Rv. 274983
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Volltext

posto da: CANDOLINI LUCA nato a ATRI 11 13/02/1993 avverso la sentenza del 06/06/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;Rg. 33658/25 ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di L'Aquila ha fornito adeguata motivazione in relazione alla integrazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale evidenziando come per sottrarsi alle forze di polizia, il ricorrente non si sia limitato alla fuga alla guida della sua autovettura, ma abbia eseguito manovre imprudenti finalizzate ad impedire l'inseguimento, così ostacolando concretamente l'esercizio della funzione pubblica e inducendo negli inseguitori una percezione di pericolo per la propria ed altrui incolumità arrivando anche a speronare l'auto di servizio; ritenuto che anche le censure relative alla causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen., sono reiterative avendo la Corte di appello fatto corretta applicazione della relativa disciplina in assenza di dati concreti, suffraganti il ragionevole convincimento da parte dell'agente di essersi trovato, a causa di un errore sul fatto, di fronte ad una situazione che, se effettiva, avrebbe costituito atto arbitrario del pubblico ufficiale (Sez.

6. N.4457 del 16/10/2018, Rv. 274983), non ravvisandosi alcuna illegittimità nella richiesta di sottoporre a controllo stradale l'imputato, essendo del tutto ingiustificato il tentativo di questo di sottrarvisi; ritenuto che la memoria prodotta dall'avv. Monica Passamonti, difensore del ricorrente, per contestare l'inammissibilità del ricorso non fa che reiterare le medesime censure connotate dai medesimi profili di genericità e conseguente inammissibilità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dich P.Q.M