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Ordinanza — n. 16426/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal against sentence for violating special public security residence order.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 16426/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal by Raffaele Tolonese inadmissible, upholding his conviction for violating a special public security residence order. The court found that investigative evidence clearly favored the prosecution and that Tolonese's prior criminal record precluded generic mitigating circumstances. Consequently, the lower court's sentence was confirmed, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Legislator-Regeste

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Art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011; Art. 616 cod. proc. pen.: Violation of special public security residence orders constitutes a punishable offense, and appeals must be dismissed when evidence overwhelmingly supports the conviction and mitigating factors are legally excluded.

Schlagwörter

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special public security residence order violation of residence obligation special public security measure inadmissible appeal procedural costs award Aufenthaltsduldung Roma-Asylgesuch Abschiebung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Art. 616 cod. proc. pen.
Per queste ragioni, il ricorso proposto da Raffaele Tolonese deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M
art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni, il ricorso proposto da Raffaele Tolonese deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci
Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone
Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv.
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Volltext

da: TOLONESE RAFFAELE nato a FOGGIA il 13/09/1959 avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; /211 udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Bari confermava la decisione impugnata, con cui Raffaele Tolonese, all'esito del giudizio di primo grado, era stato condannato alla pena di un anno, un mese e dieci giorni di reclusione, per l'ipotesi di reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, accertato a Foggia il 19 agosto 2024. Ritenuto che le verifiche investigative eseguite nell'immediatezza dei fatti risultavano univocamente orientate in senso sfavorevole alla posizione di Raffaele Tolonese, che, il 19 agosto 2024, veniva trovato a bordo di un'autovettura mentre percorreva le strade del centro abitato di Foggia, in violazione delle prescrizioni impostegli con il decreto emesso dal Tribunale di Foggia il 23 novembre 2023, con cui gli era stata applicata la misura della sorveglianza di speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di Orta Nova.

Ritenuto, per altro verso, che l'elevato disvalore della condotta illecita di Raffaele Tolonese, che era gravato da altri pregiudizi penali, non consentiva il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che, del resto, rispondono alla funzione di adeguare il trattamento sanzionatorio alle emergenze del caso concreto, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, non riscontrate con riferimento alla posizione dell'imputato, anche alla luce del suo atteggiamento processuale (tra le altre, Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054 - 01;

Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Raffaele Tolonese deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M