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Ordinanza — n. 16425/2026 — snpen KI-generiert

Cassation Court dismisses appeal regarding improper jurisdiction for converting detention to fine under Cartabia Reform.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 16425/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal by Gaetano Silipigni inadmissible, ruling that the request to convert detention into a fine falls under the jurisdiction of the execution judge, not the supervision magistrate. Silipigni argued for conversion based on probation benefits, but the court found the supervision magistrate lacked authority post-Cartabia Reform. Consequently, the appeal was rejected because the correct judicial body for this specific conversion request was not the one that heard the case.

Legislator-Regeste

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Art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354; d.lgs. 10 ottobre 2002, n. 150; art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689: The execution judge, not the supervision magistrate, holds exclusive competence to decide on the conversion of detention to a fine following the Cartabia Reform.

Schlagwörter

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Cartabia Reform penal conversion judicial jurisdiction detention to fine execution judge competence Umwandlung der Geldstrafe Strafanpassung Vollzug der Ersatzfreiheitsstrafe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354
d.lgs. 10 ottobre 2002, n. 150
Ritenuto che sull'istanza di conversione proposta da Gaetano Silipigni doveva ritenersi competente a provvedere il giudice dell'esecuzione e non il magistrato di sorveglianza, al quale il condannato si rivolgeva senza l'osservanza delle disposizioni introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2002, n. 150 (Riforma Cartabia).
Art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689
Ritenuto che, nella materia in esame, a seguito della Riforma Cartabia, deve ritenersi competente il giudice dell'esecuzione, che dovrà provvedere, nel rispetto dei parametri indicati dall'art. 58 legge 24 novembre 1981, n.
art. 133 cod. pen.
689, sulla base di una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., alla luce della gravità del fatto e della personalità del condannato che invoca la conversione (tra le altre, Sez.
art. 133 cod. pen
689, sulla base di una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., alla luce della gravità del fatto e della personalità del condannato che invoca la conversione (tra le altre, Sez.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 2, n. 1188 del 22/11/2024
pen., alla luce della gravità del fatto e della personalità del condannato che invoca la conversione (tra le altre, Sez. 2, n. 1188 del 22/11/2024, dep.
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Volltext

a del 22/01/2026 del GIUD. SORVEGLIANZA di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; 7RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso avverso il provvedimento in epigrafe, con cui il Magistrato di sorveglianza di Messina respingeva l'istanza di conversione della pena detentiva di due mesi di reclusione nella corrispondente pena pecuniaria, presentata da Gaetano Silipigni, in relazione alla quale veniva riconosciuto al condannato il beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale di cui all'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.). Ritenuto che il ricorso di Silipigni, articolato in un'unica doglianza, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare rivalutazione dei presupposti per la conversione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria presentata al Magistrato di sorveglianza di Messina.

Ritenuto che sull'istanza di conversione proposta da Gaetano Silipigni doveva ritenersi competente a provvedere il giudice dell'esecuzione e non il magistrato di sorveglianza, al quale il condannato si rivolgeva senza l'osservanza delle disposizioni introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2002, n. 150 (Riforma Cartabia). Ritenuto che, nella materia in esame, a seguito della Riforma Cartabia, deve ritenersi competente il giudice dell'esecuzione, che dovrà provvedere, nel rispetto dei parametri indicati dall'art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, sulla base di una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., alla luce della gravità del fatto e della personalità del condannato che invoca la conversione (tra le altre, Sez. 2, n. 1188 del 22/11/2024, dep. 2025, Lo Porto, Rv. 287460 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da Gaetano Silipigni deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichi P.Q.M