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Ordinanza — n. 16410/2026 — snpen KI-generiert

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as repeated offenses do not constitute premeditated continuation under Italian Penal Code.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 16410/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassazione declared the appeal by Pietro Cuscinà inadmissible, rejecting the request to recognize the legal institution of continuation for specific crimes. The lower court had partially accepted the claim, distinguishing between crimes based on temporal and modal differences, while the Supreme Court emphasized that such distinct acts lack the premeditated criminal program required for continuation. Consequently, the Court ruled that repeated offenses fall under recidivism or habitual delinquency rather than the specific doctrine of continuation, leading to the dismissal of the appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 81 cod. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: The institution of continuation requires a premeditated criminal program linking distinct acts; repeated offenses committed in different contexts and without a unified criminal plan do not satisfy this requirement and must be treated as separate crimes under recidivism or habitual delinquency.

Schlagwörter

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continuation of crimes premeditated criminal program recidivism distinction habitual delinquency inadmissible appeal Italian Penal Code criminal procedure Raub

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 81 cod. pen.
Art. 671 cod. proc. pen.
artt. 81 cod. pen
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Messina, in accoglimento parziale della richiesta avanzata da Pietro Cuscinà, riconosceva il vincolo della continuazione, invocato ai sensi degli artt. 81 cod. pen.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi
Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro
252950 -01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv.
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Volltext

ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUSCINA' PIETRO nato a MESSINA il 08/10/1995 avverso l'ordinanza del 01/12/2025 del TRIBUNALE di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Messina, in accoglimento parziale della richiesta avanzata da Pietro Cuscinà, riconosceva il vincolo della continuazione, invocato ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., per i reati di cui ai punti 1 e 3, mentre lo escludeva per il reato di cui al punto 2 del provvedimento impugnato. Ritenuto che il delitto di cui al punto 2 non poteva ricondursi, nemmeno astrattamente, a una preordinazione criminosa collegata ai reati di cui ai punti 1 e 3, dovendosi evidenziare, in linea con quanto affermato dal Tribunale di Messina a pagina 3 del provvedimento impugnato, che «i fatti giudicati con la sentenza di cui al numero 2 non risultano collegati con gli ulteriori fatti oggetto dell'istanza, in quanto commessi in contesti temporali differenti [...] e con modalità del tutto differenti, essendosi l'imputato introdotto in maniera estemporanea e repentina del veicolo della vittima, per poi minacciarla con un coltello, senza ricorrere allo schema, in precedenza utilizzato, della truffa dello specchietto [...]».

Ritenuto che la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine, come nel caso di Cuscinà, venendo sanzionata da fattispecie di differente natura, quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei (tra le altre, Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950 -01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da Pietro Cuscinà deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiar P.Q.MAIA 2026 fi Fumi 10 GiUdrZiari0 MarZia