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Ordinanza — n. 16408/2026 — snpen KI-generiert

Italian court dismisses appeal seeking fungibility between pre-trial detention and life sentence day isolation.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 16408/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassazione declared the appeal by Carmine Alvaro inadmissible, rejecting his request to equate pre-trial detention with day isolation under a life sentence. The appellate court had already determined that these two measures differ fundamentally in nature, one being a penalty and the other a custodial precaution. Consequently, the court upheld the lower court's refusal to recognize fungibility based on established precedent regarding the distinct legal character of these sanctions.

Legislator-Regeste

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Art. 657 cod. proc. pen.; The court cannot recognize fungibility between pre-trial detention under maximum surveillance and day isolation imposed in a definitive life sentence judgment due to the radical difference between the penal sanction of isolation and the precautionary custody mode.

Schlagwörter

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fungibility of detention day isolation penalty pre-trial custody life sentence execution judicial review inadmissibility Haftordnung Isolationshaft Freiheitsstrafe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 657 cod. proc. pen.
268039 - 01, secondo cui: «Ai fini dell'applicazione dell'art. 657 cod.
art. 657 cod. proc. pen
268039 - 01, secondo cui: «Ai fini dell'applicazione dell'art. 657 cod.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 1, n. 46218 del 14/09/2016, De Vito, Rv. 268039 - 01
Ritenuto che il vaglio compiuto dalla Corte di appello di Milano tiene conto della natura dell'isolamento diurno, che costituisce una modalità della custodia carceraria del condannato, come affermato da Sez. 1, n. 46218 del 14/09/2016, De Vito, Rv. 268039 - 01, secondo cui: «Ai fini dell'applicazione dell'art.
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Volltext

posto da: ALVARO CARMINE nato a SINOPOLI il 17/11/1972 avverso l'ordinanza del 03/12/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso avverso il provvedimento in epigrafe, con cui la Corte di appello di Milano, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata da Carmine Alvaro, finalizzata a ottenere il riconoscimento della fungibilità tra il periodo di custodia cautelare trascorso dal condannato e la durata dell'isolamento diurno inflitto con la sentenza di condanna definitiva alla pena dell'ergastolo. Ritenuto che il ricorso di Alvaro, articolato in un'unica doglianza, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare la rivalutazione dei presupposti per il riconoscimento della fungibilità dell'isolamento diurno irrogatogli con la sentenza irrevocabile emessa dalla Corte di appello di Milano il 20 novembre 2019, che appare eseguito dal Giudice dell'esecuzione nel rispetto delle emergenze processuali.

Ritenuto che il vaglio compiuto dalla Corte di appello di Milano tiene conto della natura dell'isolamento diurno, che costituisce una modalità della custodia carceraria del condannato, come affermato da Sez. 1, n. 46218 del 14/09/2016, De Vito, Rv. 268039 - 01, secondo cui: «Ai fini dell'applicazione dell'art. 657 cod. proc. pen., non si può riconoscere la fungibilità tra il periodo di custodia cautelare trascorso in regime di grandissima sorveglianza e la durata dell'isolamento diurno inflitto con la sentenza di condanna definitiva alla pena dell'ergastolo, attesa la radicale differenza tra l'istituto dell'isolamento diurno, vera e propria sanzione penale e l'isolamento cautelare, modalità di custodia disposta per ragioni processuali o di sicurezza».

Per queste ragioni, il ricorso proposto da Carmine Alvaro deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dich P.Q.M