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Ordinanza — n. 16406/2026 — snpen KI-generiert

Criminal appeal dismissed for lack of premeditated criminal plan; acts deemed separate crimes rather than continued offense.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 16406/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the Palermo Tribunal's refusal to recognize the crime of continued offense. The appellant argued for a continuous criminal plan, but the court found the acts were committed in different regions over eight months with different accomplices, lacking a unified criminal design. Consequently, the court ruled that these separate legal facts constitute recidivism or habitual crime rather than a premeditated program of life.

Legislator-Regeste

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Art. 81 cod. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: The crime of continued offense requires a premeditated criminal plan; isolated acts in different locations and times with different accomplices demonstrate separate criminal designs, precluding the application of this provision.

Schlagwörter

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crime of continued offense premeditated criminal plan recidivism distinction habitual crime separate criminal designs Rückfalltatbestand Einheitliche und fortgesetzte Zuwiderhandlungen anhaltende Delinquenz

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 81 cod. pen.
Art. 671 cod. proc. pen.
artt. 81 cod. pen
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Palermo, quale Giudice dell'esecuzione, respingeva la richiesta avanzata da Dubravka Jovanovic, finalizzata a ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi degli artt. 81 cod. pen.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi
Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro
252950 -01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv.
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Volltext

ORDINANZA sul ricorso proposto da: JOVANOVIC DUBRAVKA (CUI 01LOUQH) nato il 09/04/1986 avverso l'ordinanza del 04/12/2025 del TRIBUNALE di PALERMO dato avviso alle parti; prt udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Palermo, quale Giudice dell'esecuzione, respingeva la richiesta avanzata da Dubravka Jovanovic, finalizzata a ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili pronunciate dal Tribunale di Palermo il 27 novembre 2017 e dal Tribunale di Reggio Calabria il 24 gennaio 2011. Ritenuto che i delitti commessi da Jovanovic non potevano ricondursi, nemmeno astrattamente, a una preordinazione criminosa, rilevante ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., dovendosi evidenziare, in linea con quanto affermato a pagina 2 del provvedimento impugnato, che le condotte illecite in esame, oltre a essere state commesse da Jovanoc a distanza di otto mesi «sono realizzate con la compartecipazione di soggetti diversi e in regioni diverse, tanto da deporre piuttosto per l'assenza dell'unicità del disegno criminoso».

Ritenuto che la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine, come nel caso di Jovanovic, venendo sanzionata da fattispecie di differente natura giuridica, quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei (tra le altre, Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950 -01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da Dubravka Jovanovic deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiar P.Q.M